COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ AC ATLETICO MARCONIA, DEL DIRIGENTE SIG. MORGANTE ROCCO E DEL CALCIATORE BENEDETTO LUCIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (PROC. N. R.G. Disc 61/05-06). SEDUTA DEL 27.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ AC ATLETICO MARCONIA, DEL DIRIGENTE SIG. MORGANTE ROCCO E DEL CALCIATORE BENEDETTO LUCIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (PROC. N. R.G. Disc 61/05-06). SEDUTA DEL 27.03.2006. Con nota trasmessa in data 27.01.2006 prot. 1569, il Presidente del CR Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la soc. Atletico Marconia, il dirigente Morgante Rocco ed il calciatore Benedetto Luciano, sulla base della segnalazione di posizione irregolare del calciatore Benedetto Luciano nella gara del 23.12.2005 tra l’Atletico Marconia e l’Irsinese (Eccellenza) pervenuta in data 26.01.2006. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 27.03.2006, venivano ascoltati il Presidente della società ed il calciatore che ne avevano fatto tempestiva e rituale richiesta a norma dell’art. 37 del CGS, mentre il dirigente Morgante Rocco non richiedeva l’audizione né era presente alla seduta. Nel corso dell’audizione, tanto la società che il sig. Benedetto Luciano evidenziavano la loro perfetta buona fede, tant’è che appena ricevuta la comunicazione di rifiuto del tesseramento non utilizzavano più il calciatore. Rilevato che la società Atletico Marconia ha prima tesserato il calciatore in data 28.08.2005, successivamente in data 20.09.2005 lo ha ceduto in prestito alla società Ferrandina Calcio; successivamente, in data 16.12.2005, lo stesso atleta è stato svincolato ed, infine, in data 23.12.2005, ritesserato dalla stessa società Atletico Marconia. Considerato che la società Atletico Marconia, una volta dato in prestito il calciatore non poteva ritesserarlo nella stessa stagione, essendo il prestito valido fino al 30.06.2006 e, pertanto, il nuovo tesseramento del 23.12.2005 è stato correttamente rifiutato del CR Basilicata. Ciò posto, si rileva che nella gara del 23.12.2005 il calciatore Benedetto Luciano non essendo regolarmente tesserato per la società Atletico Marconia vi prendeva parte in posizione irregolare. Riguardo alla invocata buona fede della società Atletico Marconia non può essere riconosciuta in quanto si ravvisa una condotta attiva della società stessa che ha interpretato in maniera errata le disposizioni in materia di tesseramento, violando le norme federali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare del CR Basilicata, visto l’art. 13 del CGS DELIBERA - di infliggere alla società Atletico Marconia 1(uno) punto di penalizzazione in classifica; - di inibire il signor Morgante Rocco fino a tutto il 30.04.2006; - di squalificare il calciatore Benedetto Luciano fino a tutto il 30.04.2006. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del CRB, alle parti interessate a norma dell’art. 31 – lettera e – del C.G.S.
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