COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 a carico di : del calciatore GRECO Cataldo (tesserato F.C. Calcio Acri) della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 13 dello Statuto Federale e 39 delle N.O.I.F., dei sigg. FRANCO Francesco, LETTIERI Riccardo, STRAFACE Cosimo, DE MARCO Giuseppe, DODARO Annunciato, MOCCIARO Angelo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 13 dello Statuto Federale e 39 delle N.O.I.F., del sig. FRANCO Francesco anche della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché le società LA SPORTIVA CARIATESE e F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti; la società LA SPORTIVA CARIATESE anche a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 a carico di : del calciatore GRECO Cataldo (tesserato F.C. Calcio Acri) della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 13 dello Statuto Federale e 39 delle N.O.I.F., dei sigg. FRANCO Francesco, LETTIERI Riccardo, STRAFACE Cosimo, DE MARCO Giuseppe, DODARO Annunciato, MOCCIARO Angelo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 13 dello Statuto Federale e 39 delle N.O.I.F., del sig. FRANCO Francesco anche della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché le società LA SPORTIVA CARIATESE e F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti; la società LA SPORTIVA CARIATESE anche a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. In data 19.01.2006 la società S.S. Comprensorio Montalto Uffugo rappresentava al Presidente del Comitato Regionale Calabria che il calciatore Greco Cataldo, militante tra le fila della società Calcio Acri, aveva preso parte alla gara Calcio Acri – Compr. Montalto Uffugo del 4.12.2005 non avendone titolo. Analogo esposto veniva inviato in data 20.01.2006 dalla società Silana che lamentava la irregolare partecipazione alla gara dello stesso calciatore alla gara Calcio Acri – Silana del 20.11.2005; Gli esposti venivano immediatamente trasmessi alla Procura Federale unitamente a tutta la documentazione relativa alla posizione del calciatore Greco Cataldo; In data 31 marzo 2006 la Procura Federale esaminata la documentazione acquisita, deferiva a questa Commissione il calciatore Greco Cataldo, i sigg.ri Francesco Franco, Riccardo Lettieri, Cosimo Straface, Giuseppe De Marco, Annunciato Dodaro, Angelo Mocciaro, nonché la società La Sportiva Cariatese e la società Calcio Acri per rispondere delle incolpazioni specificate in rubrica; All’odierna seduta sono comparsi l’Avv. Francesco Labonia per le società Calcio Acri e La Sportiva Cariatese, l’avv. Luigi Maiorano in difesa del sig. Straface Cosimo, il Presidente della società Calcio Acri sig. Francesco Guerriero, Angelo Siciliano, i sigg.ri Greco Cataldo, Giuseppe De Marco, Annunciato Dodaro che hanno depositato memorie difensive. Il Sostituto Procuratore Federale ha così concluso : “ Affermarsi la responsabilità di tutti gli incolpati ed irrogare le seguenti sanzioni : per il sig. Cataldo Greco squalifica per due giornate effettive di gara, per il Presidente della società La Sportiva Cariatese sig. Francesco Franco l’inibizione di anni uno, per tutti gli altri dirigenti deferiti l’inibizione per mesi sei, per la società La Sportiva Cariatese l’ammenda di € 300,00 e per la società Calcio Acri l’ammenda di € 500,00”. I difensori e gli incolpati presenti hanno concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e in subordine la riduzione delle sanzioni così come richiesto dalla Procura Federale. Ritiene questa Commissione che non sussistono dubbi sulla responsabilità di tutti gli incolpati. E’ infatti documentalmente provato che il calciatore Greco Cataldo, dopo aver sottoscritto in data 23.08.2005 tesseramento con la società F.C. Rossanese, in data 20.09.2005 sottoscriveva lista di trasferimento a titolo definitivo per la società La Sportiva Cariatese e, infine, in data 5.11.2005 altra lista di trasferimento, sempre a titolo definitivo, per la società Calcio Acri contravvenendo a quanto disposto dall’art. 100, comma 2 delle N.O.I.F. secondo cui “il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti, e giovani di serie, può avvenire soltanto nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo”. Ne consegue pertanto che tutti gli incolpati debbono rispondere delle violazioni loro contestate e che il loro comportamento deve essere adeguatamente sanzionato nella misura richiesta dalla Procura Federale; P.Q.M. La Commissione irroga : al calciatore GRECO Cataldo (tesserato Calcio Acri) la squalifica per DUE giornate effettive di gara; al sig. FRANCO Francesco (Presidente La Sportiva Cariatese) l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.14 del C.G.S. per anni 1 (uno) quindi fino al 20 APRILE 2007; ai sigg.ri Riccardo LETTIERI (dirigente La Sportiva Cariatese), Cosimo STRAFACE (dirigente Calcio Acri) , Giuseppe DE MARCO (dirigente Calcio Acri), Annunciato DODARO (dirigente Calcio Acri), Angelo MOCCIARO (dirigente Calcio Acri), l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.14 del C.G.S. per mesi 6 (sei) quindi fino al 20 OTTOBRE 2006; alla società LA SPORTIVA CARIATESE l’ammenda di € 300,00; alla società CALCIO ACRI l’ammenda di € 500,00.
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