COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – a carico del Presidente dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L. e della società A.C.D. Comunità Montana B.V.L.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – a carico del Presidente dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L. e della società A.C.D. Comunità Montana B.V.L. La Commissione Disciplinare, letta la nota del Presidente del C.R. Campania del 2.03.2006, con la quale sono stati deferiti il Presidente dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L. e la società medesima; visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza delle parti deferite, pur tempestivamente convocate a mezzo raccomandata postale A.R., a mezzo fax ed a mezzo comunicazione telegrafica; constatato che le parti deferite non hanno fatto pervenire, nei termini temporali prescritti, alcuna memoria a difesa, rileva: con comunicazione in data 28.02.2006, depositata a mano, la S.S.D. Eclanese chiedeva al Presidente del C.R. Campania di “predisporre immediatamente tutte le procedure per il deferimento alla Commissione Disciplinare della Società Comunità Montana e del calciatore Pollicano Massimo… affinché vengano adottati i provvedimenti di cui all’art. 42, comma 7” ed “ai sensi dell’art. 25, comma 4 e dell’art. 12, comma 8” del Codice di Giustizia Sportiva. Con la medesima nota, la S.S.D. Eclanese segnalava, altresì, che il calciatore medesimo – “tesserato con la società Sorrento (serie D) con le generalità Policano Massimo e medesima data di nascita”… ed al quale “è stato revocato il tesseramento a favore della A.C.D. Comunità Montana B.V.L.” – aveva partecipato alle gare, del girone B del Campionato Regionale d’Eccellenza 2005/2006, di seguito indicate: Giffonese – Comunità Montana B.V.L. del 29.01.2006; Comunità Montana B.V.L. – Cervinara del 5.02.2006; Eclanese – Comunità Montana B.V.L. del 12.02.2006. Esperiti gli accertamenti d’ufficio, conseguenziali all’attivazione del deferimento in esame – mediante la citata nota del 2.03.2006 – da parte del Presidente del C.R. Campania, è risultato quanto segue: sotto il profilo del tesseramento del calciatore in argomento, che, con raccomandata postale dell’11.02.2006 (recapitata all’A.C.D. Comunità Montana B.V.L. in data 14.02.2006), l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania medesimo aveva comunicato alla più volte nominata Comunità Montana B.V.L. la nullità della sua richiesta di tesseramento, relativa al calciatore stesso, in ragione di un suo precedente tesseramento a favore di altra società; per quel che concerne la partecipazione a gare, che il nominato calciatore aveva effettivamente preso parte alle tre gare ufficiali innanzi indicate, come segnalato dall’A.S.D. Eclanese. Nel merito tecnico-giuridico della vicenda, va innanzitutto precisato che, come si deduce da quanto fin qui sottolineato, nella circostanza non si è concretizzata – al contrario di quanto impropriamente enunciato dall’A.S.D. Eclanese – una revoca del tesseramento, a favore dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L., del calciatore in questione. La revoca di un tesseramento di un calciatore, invero, presuppone una precedente (seppure, ovviamente, erronea) convalida. Viceversa, come si ricava dai dati fin qui indicati, il C.R. Campania non aveva mai ratificato, né convalidato, né registrato nel tabulato informatizzato dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L., il tesseramento del calciatore in parola. Al riguardo, l’art. 12, comma 8, C.G.S., espressamente invocato dall’A.S.D. Eclanese nella citata richiesta di attivazione del deferimento in esame, prescrive testualmente: “Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori”. Deve ribadirsi che, nella fattispecie, non si è configurata alcuna revoca. Peraltro, è il caso di sottolineare che l’art. 42, lettera a), N.O.I.F., stabilisce che “la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento”: di conseguenza, nell’ipotesi (che questa C.D. ritiene insussistente, nella vicenda in esame) che, nella fattispecie, si sia concretizzata una revoca di un tesseramento, essa avrebbe avuto “effetto dal quinto giorno successivo” alla citata data del 14.02.2006 (giorno in cui è pervenuta all’A.C.D. Comunità Montana B.V.L. la raccomandata postale del C.R. Campania, con la quale è stata data comunicazione in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore in questione). In termini espliciti, la presunta (e, si ribadisce, insussistente) “revoca” non avrebbe, in ogni caso, potuto dispiegare alcun effetto sulle gare antecedenti il 19.02.2006 (quinto giorno successivo al 14.02.2006): ebbene, si osservi che le gare ufficiali, alle quali ha partecipato il calciatore in argomento, sono tutte precedenti, non solo rispetto alla data del 19.02.2006, ma anche rispetto a quella del recapito della richiamata raccomandata postale del C.R. Campania (14.02.2006). Viceversa, è di tutta evidenza che il calciatore, a quanto risulta dagli accertamenti di riferimento, abbia partecipato in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alle tre gare ufficiali, più volte richiamate. Sul punto, va sottolineato che il vigente dettato dell’art. 42 C.G.S. – sottoposto, com’è ben noto in ambito sportivo, ad un processo innovativo, non soltanto sotto il profilo testuale, ma anche, ed ancor più, in senso interpretativo e giurisprudenziale – prescrive: al comma 3, che “i reclami avverso la posizione di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara… sono proposti alla Commissione disciplinare… nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”; al comma 7, che, “decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione, di cui all’art. 18 del Codice”. In argomento, questa Commissione Disciplinare, già in precedenza (si veda la delibera, pubblicata sul C.U. n. 92 dell’8.06.2000, relativa al deferimento del Presidente del C.R. Campania a carico dell’U.P. Sibilla e del calciatore Pietropaolo Antonio), aveva giudicato di poter infliggere sanzioni (inibizione a carico del presidente della società; sanzione pecuniaria a carico della società; squalifica a carico del calciatore) diverse dalla penalizzazione di punti in classifica e dalla punizione sportiva della perdita delle gare, proprio in ragione e nel rispetto del richiamato dettato del comma 7 dell’art. 42 C.G.S. La ratio della differenziazione, opportunamente sancita da questa Commissione Disciplinare, è di palmare chiarezza: entro il settimo giorno successivo a quello di disputa della gara, una società ha la possibilità di rendersi parte diligente, mediante la presentazione di reclamo in ordine alla posizione irregolare di uno o più calciatori, che abbiano partecipato alla gara medesima a favore della società controparte; il deferimento, da parte del C.R. Campania, non può essere ritenuto, né concretamente divenire, strumento tecnico-giuridico sostitutivo, a favore di una o più società, del reclamo di parte; la previsione normativa di “provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato” (si noti bene: anche del tesserato) è palesemente finalizzata ad evitare che un’infrazione disciplinare resti impunita; la stessa espressione “provvedimenti disciplinari” appare, di per se stessa, escludere quello specifico della “punizione sportiva della perdita della gara”, di cui all’art. 12 C.G.S., o della “penalizzazione di punti in classifica”; la collocazione dei due differenti testi normativi in due commi distinti (3 e 7 dell’art. 42 C.G.S.) configura un ulteriore elemento, a supporto dell’interpretazione che da essi debbano scaturire conseguenze altrettanto distinte (per il comma 3, la punizione sportiva della perdita della gara; per il comma 7, “provvedimenti disciplinari”, in senso generico); non a caso, come già sottolineato, nel testo del medesimo art. 12 C.G.S., esattamente al comma 8, è sancito espressamente che “è applicata la penalizzazione di un punto in classifica”, ma esclusivamente nell’ipotesi di formalizzata revoca del tesseramento (insussistente, nella vicenda in esame e, comunque, inapplicabile, anche in ragione della segnalata sequenza temporale della comunicazione del C.R. Campania, rispetto alle date delle gare disputate dal calciatore a favore dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L.). L’A.S.D. Eclanese ha citato, a sostegno della propria richiesta di penalizzazione di punti in classifica a carico dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L., la delibera di questa C.D., relativa al deferimento del Presidente del C.R. Campania medesimo a carico della S.C. Spigolatrice (a carico della quale società questa Commissione Disciplinare inflisse due punti di penalizzazione, in ragione della partecipazione del calciatore Cincione Pierluca a due gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza 2001/2002), pubblicata sul C.U. n. 80 del 26 aprile 2002 del C.R. Campania. Il richiamo a tale delibera è, tuttavia, da considerare assolutamente inconferente, non soltanto per la diversità delle fattispecie, rispetto a quella in esame, ma anche in quanto la normativa di riferimento, nonché la sua interpretazione e la sua applicazione, sono state oggetto del cennato processo di revisione ed innovazione. Non a caso, l’art. 25, comma 5, C.G.S., statuisce che “il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa” (nella circostanza, appare superfluo sottolinearlo, il deferimento è stato richiesto dalla società Eclanese a sedici giorni di distanza dall’ultima gara disputata dal calciatore in esame). D’altra parte, quanto alle citazioni dei precedenti giurisprudenziali (ognuno dei quali, ovviamente, presenta connotazioni ed aspetti del tutto peculiari), potrebbe farsi riferimento all’altra delibera di questa Commissione Disciplinare (dello stesso periodo di quella relativa alla società Spigolatrice: pubblicata, invero, sul C.U. n. 69 del 14.03.2002 del C.R. Campania), in ordine alla società Gelbison, a carico della quale fu inflitta una sanzione pecuniaria e non la penalizzazione di punti in classifica, per l’appunto in ragione della diversità della fattispecie, in relazione alla partecipazione, in posizione irregolare, del calciatore Cilento Carmine ad una gara del medesimo Campionato Regionale d’Eccellenza 2001/2002, di cui alla società Spigolatrice. Appare coerente e doveroso, semmai, sottolineare l’ormai consolidato orientamento degli organi federali (sia quelli ai quali è demandata l’attivazione del deferimento disciplinare, sia quelli di giustizia sportiva), secondo il quale, come già evidenziato, il deferimento non possa essere considerato alla stregua di un fattore sostitutivo del reclamo di parte. Si pensi, soltanto a titolo esemplificativo, a tutte le vicende relative ai casi della cosiddetta “passaportopoli”, in riferimento alle quali non risulta che alcuna società sia stata gravata da penalizzazione di punti in classifica, né sottoposta a deferimento disciplinare. P.Q.M., la Commissione Disciplinare, decidendo sul deferimento del Presidente del C.R. Campania, di cui all’epigrafe DELIBERA di inibire il Presidente dell’A.C.D. Comunità Montana B.V.L. per mesi quattro; di infliggere a carico della società medesima la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00; dispone la trasmissione di copia degli atti al Comitato Interregionale, per quanto di competenza in ordine al calciatore Policano Massimo.
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