COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico signor BROLLI ROBERTO, Presidente A.S.SANTARCANGELO, e A.S.SANTARCANGELO – camp.Eccellenza(al tempo dei fatti)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico signor BROLLI ROBERTO, Presidente A.S.SANTARCANGELO, e A.S.SANTARCANGELO – camp.Eccellenza(al tempo dei fatti) Con nota 22.2.2006 prot.n. 1015/136pf/SP/en il Procuratore Federale, - letti gli atti relativi ad una nota del 24.8.2005 con la quale il Presidente del C.R.E.R. ha trasmesso all’Ufficio Indagini la segnalazione del 4.8.2005 ricevuta da parte del Presidente della Sezione A.I.A. di Rimini, in merito alla presunta effettuazione senza arbitro ufficiale della gara amichevole A.S.SANTARCANGELO – RIMINI del 3.8.2005; - rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che per quanto concerne la gara sopra indicata, è stata la società ospitante ad organizzare la stessa, richiedendo alla S.I.A.E. i biglietti di ingresso e compilando il borderò, senza però richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato di competenza e facendo arbitrare una terna non appartenente alla F.I.G.C. – A.I.A., bensì al Centro Sportivo Italiano, e che, pertanto, di tale organizzazione debba rispondere il Presidente legale rappresentante dell’A.S.SANTARCANGELO; - ritenuto che i fatti, così come sopra succintamente descritti, concernenti la predetta gara integrino gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1, e 2 del C.G.S., in relazione all’art.30 del Regolamento della L.N.D., ascrivibili al sig.BROLLI ROBERTO, Presidente dell’A.S.SANTARCANGELO e della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., ascrivibile alla società A.S.SANTARCANGELO, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, il sig.BROLLI ROBERTO, della violazione di cui all’art.1 comma 1, e 2 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, per essere responsabile, quale legale rappresentante della società A.S.SANTARCANGELO, dell’organizzazione della gara amichevole sopra indicata, senza la preventiva autorizzazione della Lega di competenza e con l’utilizzo di arbitri non appartenenti alla F.I.G.C. – A.I.A.; - la Società A.S.SANTARCANGELO della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, - il sig.BROLLI ROBERTO, Presidente dell’A.S.SANTARCANGELO, ha fatto pervenire memoria difensiva in cui è detto, fra l’altro che : 1) “alla data dell’1.8.2005 il SANTARCANGELO CALCIO era ancora sotto giudizio Federale per un eventuale ripescaggio in Interregionale”; 2) “il Rimini Calcio ha confermato soltanto nella giornata dell’1.8.2005 la disponibilità a disputare la partita amichevole nella giornata di venerdì 3 agosto 2005; 3) “il SANTARCANGELO CALCIO non era tenuto ad informare il Comitato Interregionale, né tanto meno il Comitato Regionale: 4) “non vi erano i tempi necessari per informare neppure la Lega del Comitato Regionale di competenza affinché designasse una terna arbitrale per dirigere la gara amichevole del campionato”. Chiede che venga rivisto il provvedimento , aggiungendo come “il Comitato Interregionale abbia già accolto il nostro ricorso precedentemente avanzato, riconoscendo il sottoscritto e la mia società non imputabili di tale provvedimento”; Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, rimarcando la responsabilità dell’A.S.SANTARCANGELO, squadra ospitante, nella organizzazione delle partita, con anche la richiesta dei biglietti alla S.I.A.E., conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del sig.BROLLI ROBERTO, Presidente dell’A.S.SANTARCANGELO, e dell’A.S.SANTARCANGELO in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per mesi 1 per il sig.BROLLI ROBERTO e per una ammenda di € 150 a carico dell’A.S.SANTARCANGELO. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avuta presente la memoria del sig.BROLLI ROBERTO; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.BROLLI ROBERTO, quale Presidente dell’A.S.SANTARCANGELO, integra la violazione dell'art.1 comma 1, e 2 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.SANTARCANGELO dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente ; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.BROLLI ROBERTO l’inibizione per mesi 1 ed all’A.S.SANTARCANGELO una ammenda di € 150. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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