COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico sig. FABBRI MARIO – dirigente A.C.SANT’ERMETE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 12/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico sig. FABBRI MARIO – dirigente A.C.SANT’ERMETE Con nota 3.3.2006 il Presidente del C.R.E.R., vista la segnalazione pervenutagli tramite il G.S. del C.R.E.R., ha deferito a questa C.D., ex art.25 del C.G.S., il sig.FABBRI MARIO, dirigente dell’A.C.SANT’ERMETE perché risponda della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. per avere rivolto espressioni offensive nei confronti della F.I.G.C. e di un componente l’Organo Tecnico dell’A.I.A., il giorno 26.2.2006, al termine della partita Sant’Ermete – Gambettola, valevole per il campionato di I^ categoria, durante la quale il sig.Fabbri era stato incaricato dall’A.C.Sant’Ermete di assolvere le funzioni di addetto alla forza pubblica sostitutiva. Ritualmente notificato l’atto di contestazione, il sig.FABBRI ha fatto pervenire memoria difensiva in cui afferma che il citato rappresentante arbitrale “quando è entrato nell’area dove si accomoda il pubblico, a mala pena ha mostrato mezza tessera A.I.A., senza identificarsi chi era e non lasciandomi nemmeno il tempo di chiederglielo perché frettolosamente si immetteva in mezzo al pubblico, è giusto che sia così?”. “Sono sicurissimo di non avere avuto parole offensive nei confronti della F.I.G.C., ma bensì dell’Ente di cui il signore è iscritto e questo per il comportamento da lui tenuto prima e dopo per parole velenose , sorriso beffeggiante rivolte al mister e a me, questo per cercare lo scontro fisico?”. “Con questa mia dichiarazione non vuol dire che mi assumo tale responsabilità, anche perché non so quello che abbia scritto o detto”. La Commissione, - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni svolte dal sig.FABBRI; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.FABBRI MARIO, integri la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. ; - visto l’art 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.FABBRI MARIO la sanzione della ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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