• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 29.03.2006
Delibera Della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte della Procura Federale
– del sig. Gianfranco VARUTTI, allenatore di base e responsabile del Settore Giovani della Società A.S.D. PASIAN di PRATO per la violazione di cui al comma 1 dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel C.U. n° 1 del 1 luglio 2004 della F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato un raduno di giovani calciatori senza la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente e
– della Società A.S.D. PASIAN di PRATO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 29.03.2006
Delibera Della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte della Procura Federale
- del sig. Gianfranco VARUTTI, allenatore di base e responsabile del Settore Giovani della Società A.S.D. PASIAN di PRATO per la violazione di cui al comma 1 dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel C.U. n° 1 del 1 luglio 2004 della F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato un raduno di giovani calciatori senza la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente e
- della Società A.S.D. PASIAN di PRATO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4 del C.G.S.
Le indagini
Il deferimento, datato 3 novembre 2005, trae origine dall’indagine compiuta dall’Ufficio Indagini (in seguito U.I.) della F.I.G.C. sulla base di “una segnalazione ricevuta informalmente dal Presidente dell’UP Stella Azzurra, sig. Renato Tracogna” riguardante irregolari modalità di trasferimento di calciatori dilettanti.
Nel corso dell’istruttoria, sarebbe emerso che la Società Pasian di Prato, nell’ambito del Settore Giovanile, avrebbe svolto, nell’estate del 2004, un’attività di reclutamento di giovani calciatori conseguendo un notevole incremento di tesseramenti per la stagione 2004-2005, a discapito di altre Società che, al contrario, avrebbero subito un altrettanto notevole decremento del proprio parco giocatori.
L’argomento era stato ripreso da organo di stampa sportiva locale (Il Friuli Sportivo) che nell’edizione del 13 maggio 2005 (acquisita agli atti dell’U.I.), scriveva che si era verificata una vera e propria “migrazione di massa” di giovanissimi calciatori dalla Società Assosangiorgina di Udine verso la Società A.S.D. Pasian di Prato.
Lo stesso organo di stampa riferiva anche che “Nell’ultimo quinquennio l’andazzo, a danno dell’una o dell’altra società, si è consolidato tanto da assurgere quasi a modello e in alcuni casi si fatica a distinguere i buoni dai cattivi.”
L’indagine, svoltasi a circa un anno di distanza dai comportamenti addebitati, pare pertanto aver avuto impulso dalle notizie di stampa e da quanto appreso dall’U.I. e non da una vera e propria denuncia da parte delle Società presuntivamente danneggiate.
L’attuale giudizio si riferisce specificamente alla mancata richiesta di autorizzazione per l’organizzazione di un raduno da parte dalla società Pasian di Prato e non riguarda la presunta attività di scorretto “reclutamento” posta in essere dalla stessa proprio, o anche, con il raduno medesimo.
Il dibattimento
All’udienza del 16.02.2006 sono comparsi al cospetto della Commissione Disciplinare: il dott. Salvatore Sciuto per la Procura Federale, il sig. Danilo Patui ed il dott Giuseppe Lombardi, rispettivamente Presidente e Dirigente della Società Pasian di Prato nonché personalmente il sig. Gianfranco Varutti.
Con la sua requisitoria il dott. Sciuto ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha concluso chiedendo l’affermazione della responsabilità degli incolpati e l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi tre del sig. VARUTTI Gianfranco
- ammenda di € 300,00 a carico della Società ASD PASIAN di Prato
La Società Pasian di Prato, nella memoria difensiva, illustrata in sede di audizione, dal dott. Lombardi e dal sig. Patui, ha sostenuto che il così detto raduno si è tenuto nel mese di luglio e ha avuto la finalità di consentire al Varutti, nuovo responsabile del S.G., di visionare l’organico dei propri calciatori al fine di allestire la squadra da iscrivere al successivo campionato della categoria allievi e che nessuno dei propri tesserati ha svolto attività tesa a convincere alcun calciatore a lasciare la società di appartenenza.
Anzi la società ha tenuto a precisare che non si trattava di un vero e proprio raduno ma di una riunione a titolo informale, di giocatori già tesserati con la società, al quale hanno preso parte anche altri ragazzi che abitano in zone limitrofe, in seguito ad un passa parola telefonico.
I succitati hanno contestato la fondatezza degli addebiti evidenziando la superficialità e incompletezza dell’indagine formulando richiesta di proscioglimento.
Il Varutti, nel confermare quanto sopra detto, ha ribadito che il raduno si è tenuto nel mese di luglio e ha ammesso di non aver saputo che era necessario il benestare del Comitato Regionale rimettendosi alla decisione della Commissione.
Le motivazioni della decisione
Quanto riferito all’U.I. da Presidenti, Dirigenti, Allenatori di diverse Società, presenta una ripetitiva serie di illazioni infarcite di “ho sentito dire… mi risulta… mi è stato riferito che… ho appreso da...sono venuto a conoscenza che… ecc…” e solo taluno confermerebbe, per quanto riguarda la propria società, la “migrazione” di calciatori verso la Società Pasian di Prato.
Quelle che, nell’intento dell’organo inquirente, dovevano essere prove a carico del Varutti e della Società ASD Pasian di Prato, sono risultate essere solamente delle affermazioni senza alcun riscontro oggettivo, in un quadro desolatamente squallido di più o meno velate accuse reciproche tra società, tanto da far scrivere allo stesso U.I., in modo del tutto condivisibile, che: “In ambito giovanile, invece, la prassi dei contatti diretti con i tesserati all’insaputa delle società di appartenenza appare così diffusa e consolidata che gli stessi dirigenti attendono - a loro volta – l’occasione per avviare attività di proselitismo e reclutamento mirante a sottrarre i giovani calciatori affiliati nelle squadre concorrenti, disattendendo – da un lato – gli annunciati propositi di fornire agli scriventi gli elementi di denuncia che dovevano essere prodotti nelle more della presente indagine…e limitandosi dall’altro…ad alimentare sterili campagne stampa sui crescenti fenomeni di transumanza di calciatori da un club all’altro, tali da arrecare detrimento all’immagine della F.I.G.C., accusata di scarsamente vigilare sui fenomeni in esame (vedi articolo del Friuli Sportivo)”, il tutto a conferma di quanto riportato da quell’organo di stampa.
In relazione a tale attività di proselitismo, dagli interrogatori non è emerso alcun riferimento preciso ed i giuocatori interrogati hanno spiegato il loro spontaneo trasferimento o con la ritenuta migliore organizzazione della nuova società o con motivazioni strettamente personali che appaiono credibili ed anche condivisibili quale, per esempio, la maggior vicinanza alla propria residenza.
Sul punto quindi nulla quaestio.
Per quanto riguarda invece i fatti alla base del deferimento, la mancata richiesta di autorizzazione al raduno, è necessaria la disamina critica della normativa che sarebbe stata violata.
Le disposizioni federali, richiamate nel C.U. n° 1 dell’1 luglio 2004 del Settore Giovanile e Scolastico, prevedono che le società che intendano organizzare dei raduni selettivi (come appare essere stato quello in esame) debbono chiedere autorizzazione al Competente Comitato Regionale con l’obbligo di specificare, tra l’altro:
– a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni delle Società co-interessate);
– b) la categoria interessata, la data e l’ubicazione del campo di giuoco in cui verrà svolto il raduno e l’orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici
– Si ribadisce che ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per la F.I.G.C. e che è assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate…
La ratio di questa disposizione non risulta chiara. Si ritiene comunque che, così come formulata, appare essere valida, e da osservare, solamente in periodo di vigenza di tesseramento per cui, diversamente, l’obbligo previsto viene meno.
Dal dibattimento e dal vaglio della documentazione in possesso di questa C.D. è emerso che la partecipazione al raduno dei non tesserati con la Società organizzatrice sarebbe derivato dal “passaparola” tra amici e/o compagni di scuola e/o di squadra e si è trattato pertanto di una adesione spontanea, e non conseguenza di contatti o inviti diretti da parte di tesserati della società deferita.
In tutta la vicenda il ruolo del Varutti è risultato quella dell’organizzatore del “raduno”, al quale era interessato nella sua nuova veste di responsabile del S.G. della Società, e di interlocutore (su loro iniziativa) dei genitori di alcuni dei giocatori poi tesserati per il Pasian di Prato.
Il periodo in cui si sarebbe tenuto il “raduno”, ammesso dal Varutti e dalla società Pasian di Prato, deve quindi essere stabilito con la massima certezza possibile, perché da ciò dipende la rilevanza dell’infrazione addebitata:
- se nel mese di maggio, quando i partecipanti, o parte di essi, potevano essere tesserati con altre società, doveva essere chiesto il nulla osta al competente Comitato Regionale del S.G.S., come previsto dalla normativa federale.
- se nel mese di luglio, quando i partecipanti erano verosimilmente liberi da qualsiasi vincolo che, si ricorda, nel settore giovanile è annuale e scade con il 30 giugno, nessun obbligo di nullaosta incombeva.
Le dichiarazioni sul punto sono risultate alquanto discordanti e per la maggior parte “de relato” e pertanto ininfluenti ai fini dell’odierno giudizio.
Tre calciatori, gli unici ascoltati , assistiti nell’interrogatorio da almeno uno dei genitori, tra tutti quelli che potevano aver preso parte al raduno, unica fonte possibilmente certa, hanno negato di essere stati indotti direttamente da Dirigenti o collaboratori dell’ASD Pasian di Prato a tesserarsi per questa Società e per quanto riguarda la data del raduno uno di loro la ha collocata nel mese di maggio 2004, un altro verso la fine del mese di luglio ed il terzo ha negato di avervi partecipato.
Anche alcuni Dirigenti hanno indicato il mese di maggio sulla base delle già richiamate notizie avute “per riferito o sentito dire” mentre altri non si sono pronunciati.
Uno solo dirigente, con dichiarazione circostanziata e motivata, ha riferito di essere stato invitato agli inizi del mese di luglio dalla Società del Pasian di Prato a presenziare, in prospettiva di un suo eventuale impegno come allenatore nell’ambito societario, poi non concretatosi, a una serie di partite che si dovevano tenere nell’arco dello stesso mese, volte a visionare giovani giocatori in vista di un loro tesseramento per la stagione successiva.
La pur ampia attività dell’U.I., iniziata, si ricorda, per diversa e ben più importante motivazione, è risultata incompleta e non sufficientemente mirata ad acquisire le prove dei fatti conferenti con il presente procedimento.
Non è pertanto desumibile la prova certa che il raduno indetto dalla società Pasian di Prato si é tenuto nel mese di maggio, anzi appare verosimile che si sia tenuto nel mese di luglio.
Questo perché la massiccia adesione riferita è più compatibile con la mancanza di impegni scolastici e sportivi dei giovani calciatori con le società di appartenenza. In quel mese, inoltre, i partecipanti erano o non tesserati o liberi dal vincolo annuale con le società di precedente appartenenza.
Ne consegue che nessuna autorizzazione era necessaria per l’organizzazione del raduno e perciò nessuna infrazione alle norme federali è stata commessa.
P.Q.M.
si decide di prosciogliere dai capi di incolpazione loro ascritti:
- il sig. Varutti Gianfranco, perché il fatto non sussiste;
- la società A.S.D. Pasian di Prato, perché il fatto non sussiste.
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Delibera Della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte della Procura Federale
– del sig. Gianfranco VARUTTI, allenatore di base e responsabile del Settore Giovani della Società A.S.D. PASIAN di PRATO per la violazione di cui al comma 1 dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel C.U. n° 1 del 1 luglio 2004 della F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato un raduno di giovani calciatori senza la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente e
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