COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA: A.S.D. LABOR – A.S.D. BELFORTE CALCIO – A.C. BAGNOLO CALCIO RECANATI – A.P. APPIGNANESE 85 – S.S. ALBACINA – A.S.D. CAMPIGLIONE – U.S. MERCATELLESE – A.S.D. PETRITOLI 1960 – A.S. TORRESE – U.S. TAVOLETO – S.S. CALCIO CORRIDONIA – S.S. SAN MARCELLO – S.S. MARCO – A.S.D. PIEVE DI CAGNA CALCIO – U.S. PEGLIO – OLIMPIA MACERATA FELTRIA – U.S. SPES JESI – A.S.D. BORGO JESI – USI URBINELLI,

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA: A.S.D. LABOR – A.S.D. BELFORTE CALCIO – A.C. BAGNOLO CALCIO RECANATI – A.P. APPIGNANESE 85 – S.S. ALBACINA – A.S.D. CAMPIGLIONE – U.S. MERCATELLESE – A.S.D. PETRITOLI 1960 – A.S. TORRESE – U.S. TAVOLETO – S.S. CALCIO CORRIDONIA – S.S. SAN MARCELLO – S.S. MARCO – A.S.D. PIEVE DI CAGNA CALCIO – U.S. PEGLIO – OLIMPIA MACERATA FELTRIA – U.S. SPES JESI – A.S.D. BORGO JESI – USI URBINELLI, per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria. Con nota del 28 febbraio 2006 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di giustizia sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria per la stagione sportiva in corso. Con nota del 10 marzo 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni. L’A.S.D. Borgo Jesi, l’A.S.D. Pieve di Cagna Calcio, l’A.S.D. Petritoli 1960, l’U.S. Spes Jesi, l’A.S.D. Belforte Calcio, l’U.S. Peglio, la S.S. Albacina, l’Olimpia Macerata Feltria e l’Usi Urbinelli facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive. All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute le società U.S. Mercatellese, A.S.D., A.S.D. Labor, S.S. Albacina, A.C. Bagnolo Calcio Recanati, S.S. San Marco, S.S. Calcio Corridonia, A.S.D. Campiglione, U.S. Spes Jesi, A.S.D. Petritoli 1960, A.S.D. Pieve di Cagna Calcio ed A.S.D. Borgo Jesi. La Polisportiva Pieve di Cagna ha evidenziato l’obiettiva impossibilità di adempiere all’obbligo di partecipare all’attività giovanile, in quanto i ragazzi locali, in numero peraltro limitato, svolgono l’attività medesima con le vicine società Avis Montecalvo, dall’Urbino e dall’Azzurra Gallo Colbordolo. L’A.S.D. Campiglione, la S.S. Albacina, l’A.S.D. Labor e l’A.C. Bagnolo Calcio Recanati hanno evidenziato l’obiettiva difficoltà di reclutamento dei ragazzi, tutti già impegnati in altre società limitrofe, nonché la carenza di strutture. L’U.S Corridonia Calcio e l’U.S. San Marco Servigliano hanno lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa del ristretto numero di ragazzi disponibili, asserendo tuttavia di avere instaurato a tal fine concreti rapporti di collaborazione con società di puro settore giovanile, verso le quali vengono indirizzati i propri ragazzi. L’U.S. Peglio ha rappresentato di operare in un piccolo paese, con pochi ragazzi, peraltro reclutati anche da altre società limitrofe. L’A.S.D. Belforte Calcio ha contestato l’addebito asserendo di avere partecipato nella stagione sportiva in corso al campionato esordienti e di avere comunque svolto l’attività giovanile nella società A.C. Altofoglia, insieme all’A.C. Piandimeleto ed alla Polisportiva Lunano. L’A.S.D. Borgo Jesi e l’U.S.D. Spes Jesi hanno asserito di aver dato vita e di svolgere l’attività giovanile con la società di puro settore giovanile M.M.S. Monsano, alla quale è stato demandato lo svolgimento dell’intera attività. L’U.S. Petritoli ha asserito di svolgere l’attività del proprio settore giovanile in collaborazione con la Spes Val d’Aso di Petritoli, società di puro settore giovanile, parte della cui attività viene svolta nei propri impianti e con partecipazione alle relative spese. L’U.S. Mercatellese ha asserito, stanti le obiettive difficoltà di organizzare un’attività giovanile in proprio, di avere stipulato un accordo in tal senso con altra Società, dando vita alla società di puro settore giovanile Alto Metauro. L’Usi Urbinelli, con nota inviata al Comitato all’inizio della stagione sportiva in corso, dichiarava che tutta l’attività del settore giovanile sarebbe stata svolta in collaborazione con la società Real Montecchio, mettendo a disposizione i propri impianti sportivi. L’Olimpia Macerata Feltria ha lamentato le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa del ristretto numero di ragazzi disponibili, asserendo tuttavia di avere instaurato a tal fine concreti rapporti di collaborazione con altra Società sportiva limitrofa. LA COMMISSIONE - - letti gli atti del procedimento; - - visto il Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2005 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; - - ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite U.S. Tavoleto, S.S. San Marcello, A.P. Appignanese 85, A.S. Torrese, Polisportiva Pieve di Cagna, A.S.D. Campiglione, S.S. Albacina, A.S.D. Labor, A.C. Bagnolo Calcio Recanati e U.S. Peglio; - - ritenuto che le società U.S. Corridonia Calcio, U.S. San Marco Servigliano, A.S.D. Belforte Calcio, A.S.D. Borgo Jesi, U.S.D. Spes Jesi, U.S. Petritoli, U.S. Mercatellese, Usi Urbinelli ed Olimpia Macerata Feltria hanno parzialmente assolto all’obbligo imposto, attraverso forme collaborative con Società sportive limitrofe. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società: - - U.S. Tavoleto, S.S. San Marcello, A.P. Appignanese 85, A.S. Torrese, Polisportiva Pieve di Cagna, A.S.D. Campiglione, S.S. Albacina, A.S.D. Labor, A.C. Bagnolo Calcio Recanati e U.S. Peglio la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna; - - U.S. Corridonia Calcio, U.S. San Marco Servigliano, A.S.D. Belforte Calcio, A.S.D. Borgo Jesi, U.S.D. Spes Jesi, U.S. Petritoli, U.S. Mercatellese, Usi Urbinelli ed Olimpia Macerata Feltria la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.
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