COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente e della Società G.S.La Palma M.U.Cras nonché del calciatore Carta Andrea Antonio.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento del Presidente e della Società G.S.La Palma M.U.Cras nonché del calciatore Carta Andrea Antonio.
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la società G.S. La Palma Monteurpinu Cras, il suo Presidente nonché il calciatore Carta Andrea Antonio, per la violazione degli articoli 1 e 8 del C.G.S., per aver presentato una richiesta di tesseramento del suddetto calciatore, all’epoca minorenne, invalida perché mancante della firma di uno dei genitori .
La Commissione contestava l’addebito, invitando il Presidente della società La Palma Monteurpinu Cras ed il calciatore, Carta Andrea Antonio, alla presentazione di eventuali deduzioni a difesa ed a formulare richiesta di audizione entro il giorno 25 marzo 2006 e fissava la data del 3 aprile 2006, per la decisione.
Nei termini la società La Palma M.U. ha fatto pervenire deduzioni a difesa con le quali ha riconosciuto di aver in buona fede commesso l’errore formale del mancato controllo dell’apposizione della firma di entrambi i genitori in ordine alla richiesta di tesseramento e, pertanto, ha chiesto che la sanzione da infliggere fosse contenuta nel minimo edittabile.
Nell’odierna seduta, la Commissione,
- visti i documenti dai quali risulta che effettivamente il padre del Carta Andrea Antonio non ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del proprio figlio, all’epoca minorenne, con il G.S. La Palma M.U. Cras;
- osservato che le argomentazioni difensive addotte sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati;
- ritenuto che tale inadempienza costituisce violazione delle norme, di cui agli articoli 1 e 8 del C.G.S.;
- viste le sanzioni previste;
DELIBERA di infliggere alla società G.S. La Palma M.U. Cras l’ammenda di Euro 150,00, al Presidente pro-tempore l’inibizione per mesi due e di squalificare il calciatore Carta Andrea Antonio per mesi uno.
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