COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S.D. Real Marsala e calciatore Licari Piero (già tesserato A.P.D. Strasatti 2000) per violazione dell’art. 40 p.4. N.O.I.F. – Proc. n. 242/A ter
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società A.S.D. Real Marsala e calciatore Licari Piero (già tesserato A.P.D. Strasatti 2000) per violazione dell’art. 40 p.4. N.O.I.F. – Proc. n. 242/A ter
Con nota del 15.03.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Licari Piero, e questi per avere sottoscritto il tesseramento malgrado già tesserato per altra Società A.P.D. Strasatti 2000
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il 28.03.2006, in assenza di nota difensiva e nella contumacia dei deferiti osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente ufficio Tesseramento Federale.
Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S.D Real Marsala l’ammenda di € 1.000,00 (mille);
di squalificare il calciatore Licari Piero (tesserato A.P.D. Strasatti 2000) a tutto il 30.06.2006, così assicurata l’effettività della pena.
Si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato.
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