COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 160/06-Gc Deferimento del Presidente del CR Toscana della società Arezzo CF e del Presidente Tucci Massimo per violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.2 c.4.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 160/06-Gc Deferimento del Presidente del CR Toscana della società Arezzo CF e del Presidente Tucci Massimo per violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.2 c.4. Il Presidente del CRT deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Tucci Massimo Presidente della società Arezzo CF e la società Arezzo CF, il primo per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del CGS; la seconda per rispondere della violazione dell’art.2 comma 4. Quanto sopra traeva origine da quanto accaduto durante la gara del 19/2/2006 ACF 2003 Lucca ASD/Arezzo CF. In particolare, lo spogliatoio dei padroni di casa ACF 2003 Lucca ASD veniva imbrattato da scritte offensive nei confronti delle calciatrici. La società ACF 2003 Lucca ASD richiedeva un risarcimento del danno, un forte ammonimento e l’irrogazione delle sanzioni. La nota della società includeva un resoconto fotografico degli spogliatoi. La società Arezzo CF veniva convocata per la sessione odierna. Il proprio Presidente, premettendo che episodi del genere si sono verificati anche nei confronti dell’Arezzo CF ma che la società non ha mai ritenuto opportuno sporgere alcuna denuncia, ha dichiarato la responsabilità della società stessa, a testimonianza della propria buona fede. Si dichiara disponibile a rifondere eventuali danni pur non avendo certezza del danno stesso, augurandosi che la richiesta non sia eccessiva. Nel corso dell’udienza ha stigmatizzato l’episodio, ma non ha portato alcun elemento a difesa della società che rappresenta. Sentita la parte e alla luce degli atti, la Commissione Disciplinare è in grado di decidere. Il Collegio evidenzia l’apprezzabilissimo comportamento processuale del Presidente dell’Arezzo CF, che si è assunto in ogni caso la propria responsabilità pur essendo visibilmente dispiaciuto per quanto accaduto. La sanzione che il Collegio va a determinare non può non tenere conto di tutto quanto sopra descritto. P.Q.M. La CD commina l’ammenda di € 100,00 (cento) alla società Arezzo CF, fatti salvi i danni da rifondersi nella sede competente. Irroga la sanzione dell’ammonizione con diffida al Presidente Tucci Massimo.
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