COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 169 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Deferimento del Presidente del C.R.T. a carico del Futsal Montelupo Calcio a 5 per violazione dell’articolo 2, comma 4, e art. 9, comma 1, del C.G.S. Il preciso resoconto reso dall’Osservatore arbitrale della gara S.S.Futsal Montelupo Calcio a 5 – Vigor Fucecchio, disputata in data 10 febbraio 2006, ha indotto il Presidente del C.R.T., quale atto dovuto, a deferire a questa Commissione la S.S. Futsal Montelupo Calcio a 5, in persona del suo Presidente pro-tempore, per rispondere delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 4, e art. 9, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 169 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Deferimento del Presidente del C.R.T. a carico del Futsal Montelupo Calcio a 5 per violazione dell’articolo 2, comma 4, e art. 9, comma 1, del C.G.S. Il preciso resoconto reso dall’Osservatore arbitrale della gara S.S.Futsal Montelupo Calcio a 5 – Vigor Fucecchio, disputata in data 10 febbraio 2006, ha indotto il Presidente del C.R.T., quale atto dovuto, a deferire a questa Commissione la S.S. Futsal Montelupo Calcio a 5, in persona del suo Presidente pro-tempore, per rispondere delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 4, e art. 9, comma 1, del C.G.S. Al termine della gara indicata si verificavano episodi di intolleranza e di violenza nei confronti del D.G., fatti sanzionati, dal G.S. prima e da questa Commissione dopo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 16 marzo 2006, divenuto definitivo. Le sanzioni disciplinari assunte scaturivano anche dal rapporto reso dall’Osservatore arbitrale al G.S., dal quale risultava altresì l’aggressione subita dal medesimo che, mentre copriva col proprio corpo l’arbitro per consentirgli di rientrare indenne negli spogliatoi, veniva raggiunto alla testa da una bottiglietta di metallo. In conseguenza di ciò doveva recarsi all’ospedale locale dove gli venivano diagnosticate contusioni alla testa con prognosi di due giorni s.c.. La conoscenza del rapporto dell’Osservatore ha comportato come conseguenza il deferimento in esame. Ritualmente istaurato il contraddittorio si è qui presentato il Presidente della S.S. Futsal Montelupo Calcio a 5, il quale, ribadendo di non essere stato presente alla gara in questione, ha dichiarato di aver avuto notizia dei fatti dai propri collaboratori e di non potere, quindi, confermare né smentire i fatti in prima persona. La C.D. esaminati gli atti rileva, anche sulla base della documentazione allegata al proprio provvedimento in precedenza indicato, il carattere obiettivamente violento dei comportamenti posti deliberatamente in essere dai tesserati della società deferita (dirigenti e calciatori). Tale condotta non può essere in alcun modo tollerata travalicando essa non solo le norme disciplinari da osservarsi ma anche gli elementari comportamenti di tipo civile. Ciò affermato il collegio prende atto del comportamento assolutamente sereno e corretto del Presidente della società del quale ritiene doversi tener conto in ordine alla determinazione delle sanzioni. P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere alla S.S. Futsal Montelupo Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di mille euro, al Presidente di detta società, in virtù del particolare comportamento tenuto in sede processuale, la inibizione per mesi quattro.
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