COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S. CARBONESCA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONALE (GIRONE “A”) ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA A DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 Del 14/04/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S. CARBONESCA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONALE (GIRONE “A”) ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA A DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11 APRILE 2006, la seguente decisione. FATTO Con atto del 23.03.2006 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in premessa indicata, partecipante al campionato di Prima Categoria Regionale. Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata. La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2005 per la stagione sportiva 2005/2006, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata la responsabilità della Società deferita ed in considerazione della categoria di appartenenza nella stagione sportiva 2004/2005, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad euro 516,00, si ritiene equo comminare alla stessa ammenda pari ad Euro 250,00. P.Q.M. dichiara responsabile della violazione oggetto di deferimento la società A.S. Carbonesca, per non aver la stessa partecipato ad uno dei campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile Scolastica nella Stagione Sportiva 2004/2005 e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it