COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO CALCIO-SPORTING CONA DISPUTATA IL 19/2/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE G (C.U. N°47 DEL 23/2/06 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO CALCIO-SPORTING CONA DISPUTATA IL 19/2/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE G (C.U. N°47 DEL 23/2/06 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Varano Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito della sospensione della gara decretata dall’arbitro in conseguenza del comportamento dei tesserati e del pubblico dal Varano Calcio, chiedendone l’annullamento e la conseguente ripetizione della gara stessa. Ha dedotto l’appellante la illegittimità del provvedimento in quanto non sussistevano le condizioni per decretare la sospensione dell’incontro mentre sarebbe stato sufficiente che l’arbitro avesse aspettato alcuni secondi per ricomporre la situazione e per poter portare a termine la gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di aver atteso più di dieci minuti prima di sospendere la gara definitivamente e di essere stato costretto ad assumere tale decisione dopo aver constatato che la situazione non era migliorata. Lo stesso ha, peraltro, precisato che gli incidenti erano stati causati dai tesserati del Varano e che circa 20 tifosi della stessa società avevano fatto ingresso in campo contribuendo a far adottare al direttore di gara la decisione della sospensione. Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la decisione adottata dal G.S. debba essere confermata dovendosi attribuire ai tesserati ed ai tifosi del Varano la responsabilità degli incidenti che hanno causato il provvedimento di sospensione della gara mentre appare evidente che lo stesso arbitro ha posto in essere ogni possibile provvedimento per verificare la possibilità di riprendere il giuoco prima di sospenderlo definitivamente. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello e disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it