COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLEDARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ROBERTO DI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEDARA-CERCHIARA INSULA DISPUTA IL 19/3/2006 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE D (C. U. N. 56 DEL 23/3/2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ COLLEDARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ROBERTO DI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEDARA-CERCHIARA INSULA DISPUTA IL 19/3/2006 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE D (C. U. N. 56 DEL 23/3/2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Colledara ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Federico Roberto offeso l’arbitro al momento della sua espulsione, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Di Federico non avrebbe offeso l’arbitro ma avrebbe solo protestato vivacemente. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione può essere lievemente ridotta trattandosi più di espressioni sconvenienti che offensive. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Roberto Di Federico a due gare disponendo restituirsi la tassa versata.
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