COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD GUARDIA VOMANO CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROSSO BLU NERETO – GUARDIA VOMANO DISPUTATA IL 25-3-2006 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIR. G)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD GUARDIA VOMANO CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROSSO BLU NERETO – GUARDIA VOMANO DISPUTATA IL 25-3-2006 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIR. G) Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 30/3/2006, la Società Guardia Vomano ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Rosso Blu Nereto per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Saccia Claudio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara con com. uff. n. 54 del 16/3/2006. Il reclamo deve essere considerato inammissibile in quanto proposto oltre i termini abbreviati di cui al Com. uff. n. 159/A del 03/02/2006 della FIGC/LND, pubblicato sul Com. Uff. n. 47/06 del 23/02/2006 C.R.A. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo siccome inammissibile disponendo incamerarsi la tassa versata.
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