COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VALSINELLO GISSI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 15/5/2006 AL CALCIATORE DI FILIPPO NICOLA; AMMENDA DI € 250,00; INIBIZIONE FINO AL 30/6/07 AL DIRIGENTE GIUSEPPE DE CILLIS) IN RELAZIONE ALLA GARA VALSINELLO GISSI / PAGLIETA DISPUTATA IL 12/3/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIR. B (C.U. N.54 DEL 16/3/06 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VALSINELLO GISSI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 15/5/2006 AL CALCIATORE DI FILIPPO NICOLA; AMMENDA DI € 250,00; INIBIZIONE FINO AL 30/6/07 AL DIRIGENTE GIUSEPPE DE CILLIS) IN RELAZIONE ALLA GARA VALSINELLO GISSI / PAGLIETA DISPUTATA IL 12/3/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIR. B (C.U. N.54 DEL 16/3/06 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la Società Valsinello Gissi ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dei tesserati e della società per i fatti rispettivamente loro addebitati, chiedendo la revoca o la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’assenza di intenzionalità da parte del Di Filippo nonché l’eccessività delle sanzioni adottate nei confronti del De Cillis e della società rispetto alla reale entità dei fatti contestati. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che la spinta ricevuta dal Di Filippo doveva ritenersi volontaria anche se portata “senza eccessiva violenza” e che l’ingresso in campo del De Cillis doveva ritenersi una vera e propria “invasione di campo” in quanto non autorizzata. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara la sanzione inflitta al calciatore Di Filippo possa essere ridotta fino al 15/4/06 non apparendo il gesto di particolare gravità ma determinato da un intento di protestare mentre quella inflitta al De Cillis può essere ridotta fino al 31/12/06 non avendo il suo comportamento prodotto particolari conseguenze. Congrua, invece, appare la sanzione dell’ammenda in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori della Valsinello Gissi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Filippo Nicola fino al 15/4/06 e l’inibizione inflitta al dirigente De Cillis Giuseppe fino al 31/12/06. Conferma nel resto l’impugnata decisione. Dispone restituirsi la tassa versata.
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