COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASACANDITELLESI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.08.06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE STENTA MIRCO IN RELAZIONE ALLA GARA PRIMAVERA 94 / CASACANDITELLESI DISPUTATA IL 18/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE A (COM. UFF. N° 30 DEL 23/03/06 COM. PROV. CH).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASACANDITELLESI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.08.06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE STENTA MIRCO IN RELAZIONE ALLA GARA PRIMAVERA 94 / CASACANDITELLESI DISPUTATA IL 18/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE A (COM. UFF. N° 30 DEL 23/03/06 COM. PROV. CH). Con appello ritualmente proposto, la Società CASACANDITELLESI ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Stenta Mirko tentato di schiaffeggiare l’arbitro non riuscendovi perché trattenuto, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Stenta, schierato con la maglia n. 10, non era stato ammonito né espulso e tanto meno aveva tentato di schiaffeggiare l’arbitro, visto che dal rapportino consegnato dal direttore di gara risultava espulso il n. 11 della stessa società. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha precisato che il calciatore aveva in realtà commesso il fatto contestato ma che, erroneamente, aveva trascritto il n. 11 sul rapportino consegnato alla società mentre, in un secondo tempo, accortosi dell’errore, aveva corretto il dato sul rapporto di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, in quanto la reazione dello Stenta dopo l’ammonizione è stata interrotta da altri calciatori che hanno impedito allo stesso di avvicinarsi all’arbitro. Da ciò consegue che quest’ultimo ha solo ipotizzato e dedotto che il calciatore intendesse schiaffeggiarlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Stenta Mirco fino al 30.06.2006, disponendo restituirsi la tassa versata.
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