COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA F.C. VITTORITO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. VITTORITO – A.S.D. GORIANO SICOLI DISPUTATA IL 26-3-2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U. n. 59 del 30/03/2006) COM.REG. ABRUZZO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA F.C. VITTORITO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. VITTORITO – A.S.D. GORIANO SICOLI DISPUTATA IL 26-3-2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U. n. 59 del 30/03/2006) COM.REG. ABRUZZO Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 06/4/2006, la Società Vittorito ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo, in riforma della impugnata decisione, disporsi la ripetizione della gara oggetto di reclamo e la restituzione di un punto in classifica. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità del provvedimento in quanto esattamente il sindaco di Vittorito, dichiarata una situazione di potenziale pericolosità della struttura, non consentiva lo svolgimento della gara esercitando un suo diritto-dovere in forza del potere conferitogli dalla legge. Il reclamo deve essere considerato inammissibile in quanto proposto oltre i termini abbreviati di cui al Com. uff. N. 159/A del 03/02/2006 della F.I.G.C./L.N.D., pubblicato sul Com. Uff. N. 47 del 23/02/2006 del Comitato Regionale Abruzzo / L.N.D.. Lo stesso reclamo, infatti, risulta essere stato spedito in data 06/04/2006 mentre, in forza della richiamata disposizione doveva pervenire presso questo Comitato entro le ore 12:00 di sabato 1 aprile 2006. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo siccome inammissibile disponendo incamerarsi la tassa versata.
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