COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 133 della società POL. NUOVA FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 22.03.2006 (Regolarità della gara carolei – Nuova Fagnano del 5.03.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 133 della società POL. NUOVA FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 22.03.2006 (Regolarità della gara carolei – Nuova Fagnano del 5.03.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che la società Nuova Fagnano ha spiegato appello avverso la decisione del Giudice sportivo che ha rigettato il suo reclamo
volto ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe ai danni dell’A.S. Carolei.
Ai sensi degli artt. 24 comma 3 e 42 comma 1 C.G.S. il reclamo volto ad ottenere declaratoria di irregolarità di una gara deve essere
preannunciato al Giudice sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara cui si riferisce.
Tale obbligo non è stato correttamente adempiuto dalla reclamante che si è limitata a presentare riserva scritta al direttore di gara.
Consequenzialmente, questa Commissione ex art. 32 C.G.S. rileva tale vizio e nell’annullare la decisione del giudice di primo grado
dichiara il reclamo inammissibile.
Non ritiene tuttavia pleonastico in questa sede, per completezza di argomentazione, far rilevare come nel merito la tesi della
reclamante non sia da condividere atteso che la stessa non trova riscontro nel rapporto a firma dell’arbitro.
Il ricorso è inammissibile – ex art. 41 comma 3 punto d - anche nella parte in cui impugna l’ammenda di € 50.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del reclamo in primo grado e dispone incamerarsi la tassa.
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