COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 134 della società A.S. GIOVENTU’ SANTONOFRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 29.03.2006 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 55,00 per prima rinuncia).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 134 della società A.S. GIOVENTU’ SANTONOFRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 29.03.2006 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 55,00 per prima rinuncia). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che, in occasione dell’incontro di calcio Laureanese – Gioventù Santonofrese del 25.3.200, i calciatori della società reclamante erano pronti a scendere in campo per disputare la gara; che un dirigente della società Laureanese chiedeva che la stessa fosse rinviata in quanto il genitore di un giocatore era stato coinvolto in un grave incidente stradale ed era stato ricoverato in fin di vita in ospedale dove molti calciatori erano accorsi per sostenere il proprio compagno; che, a parere di questa Commissione, la ricorrente, che previo assenso dell’arbitro, che non ha neanche proceduto al riconoscimento dei calciatori e non ha invitato le squadre a iniziare la gara, ha aderito alla richiesta di non disputare la gara , non può essere penalizzata per fatti e circostanze non dipendenti dalla propria volontà e, soprattutto, per avere aderito al rinvio dando prova di umanità e sportività ove si consideri che probabilmente, in considerazione dello stato psicologico in cui versavano gli avversari, avrebbe potuto agevolmente vincere l’incontro; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, REVOCA le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; ordina la ripetizione della gara Laureanese – Gioventù Santonofrese e invia al Presidente del Comitato Provinciale di Vibo Valentia in sede per quanto di competenza.
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