COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 135 della società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso la regolarità della gara Atletico Stazione – La Perla dell’Alto Jonio (2 – 2) del 02.04.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori SALVATORE Luciano, MIRAGLIA Pietro, PINELLI Salvatore, UGOLINI Leonardo, BRUNI Mario Maurizio, CHIDICHIMO Ferdinando, GRISOLIA Mario, SALVATORE Giovanni, BASILE Pietro, MIRIZIO Candido, RIPOLI Francesco e DATTOLI Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 135 della società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso la regolarità della gara Atletico Stazione – La Perla dell’Alto Jonio (2 – 2) del 02.04.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori SALVATORE Luciano, MIRAGLIA Pietro, PINELLI Salvatore, UGOLINI Leonardo, BRUNI Mario Maurizio, CHIDICHIMO Ferdinando, GRISOLIA Mario, SALVATORE Giovanni, BASILE Pietro, MIRIZIO Candido, RIPOLI Francesco e DATTOLI Giuseppe. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante lamenta la posizione irregolare dei calciatori indicati in epigrafe. Il Presidente federale con delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 159/A pubblicato in Roma il 3 febbraio 2006, ripreso nel C.U. 98 del Comitato Regionale Calabria del 28.2.2006, ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di campionato. In particolare ha disposto che i reclami atti a far valere la posizione irregolare di tesserati per le ultime quattro giornate di gara per i procedimenti di prima istanza davanti alla Commissione disciplinare devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. In effetti tale adempimento non è stato correttamente eseguito dalla Società Atletico Stazione che ha inoltrato il reclamo a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 4.4.2006 alle ore 13:13 e pervenuta solo il 06.04.2006 (quindi pervenuta solo dopo il quarto giorno successivo alla disputa della gara). Il reclamo è pertanto inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa; Rimette gli atti al Presidente del Comitato regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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