COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 137 della società F.C. CREMISSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 22.03.2006 (Squalifica calciatore ANANIA Giuseppe fino al 20.03.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 137 della società F.C. CREMISSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 22.03.2006 (Squalifica calciatore ANANIA Giuseppe fino al 20.03.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara in alcun dubbio possono essere posti i fatti addebitati al reclamante;
rilevato che l’atto compiuto dal calciatore Anania Giuseppe è da considerarsi manifestazione inurbana e volgarissima di profondo
disprezzo;
ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è comunque eccessiva;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANANIA Giuseppe fino al 20 MARZO 2007 e dispone
accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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