COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 138 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 22.03.2006 (Squalifica calciatore RAMASCO Cristian per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 138 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 22.03.2006 (Squalifica calciatore RAMASCO Cristian per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che nel corso della gara Citrarum C/5-Almas Cosenza C/5
del 18.03.2006, il calciatore Ramasco Cristian della società reclamante veniva espulso per aver colpito un avversario, a gioco fermo,
con “una gomitata all’altezza del mento”; lo stesso calciatore, successivamente, proferiva una frase offensiva e minacciosa nei
confronti dell’arbitro, prima di essere allontanato dai propri dirigenti;
-Che le immagini contenute nel DVD depositato dalla reclamante, relative alla registrazione della gara in questione, non smentiscono
quanto asserito del direttore di gara nel proprio rapporto;
Ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua ed adeguata ai fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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