COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 142 della società POL. CARAFFA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda € 220,00, inibizione dirigente AGOSTO Giuseppe fino al 31.05.2006, squalifica calciatore SIMONETTA Francesco per OTTO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 142 della società POL. CARAFFA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ammenda € 220,00, inibizione dirigente AGOSTO Giuseppe fino al 31.05.2006, squalifica calciatore SIMONETTA Francesco per OTTO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società Caraffa; ritenuto che al 36° del secondo tempo, a seguito dell’annullamento di una rete realizzata dalla Pro Martelletto, alcuni giocatori della suddetta squadra, non identificati, circondavano l’arbitro spintonandolo e proferendo all’indirizzo dello stesso parole ingiuriose, mentre alcuni di loro lo colpivano da dietro con schiaffi alla nuca; che due calciatori, e precisamente Catalano Francesco della società Caraffa e Cardamone Vitaliano della società Pro Martelletto, si prodigavano in difesa dell’arbitro facendo scudo con i propri corpi per impedire conseguenze peggiori; che successivamente si accendeva una rissa furibonda e violenta cui prendevano parte i calciatori di entrambe le squadre, inclusi quelli delle panchine, sedata a fatica solo dopo diversi minuti grazie all’intervento della forza pubblica, che salvaguardava l’incolumità dell’arbitro consentendone il rientro negli spogliatoi; atteso che, in conseguenza del clima venutosi a creare a seguito della rissa e verificata la non sussistenza delle condizioni per poter proseguire, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara; considerato che dal supplemento di rapporto del direttore di gara si evince inequivocabilmente che il provvedimento di sospensione della gara è stato adottato non a causa dell’aggressione subita ad opera dei giocatori della Pro Martelletto, ma in conseguenza della rissa intervenuta successivamente e definita dallo stesso arbitro “furibonda”, decisione confortata anche dall’invito di voler sospendere la gara a lui rivolta dalle forze dell’ordine, nonché da quanto confermato nel ricorso della Pro Martelletto laddove si legge testualmente : “………….”; essendo pertanto entrambe le società responsabili per la definitiva sospensione della gara ritenuto, quindi, di voler confermare le sanzioni adottate dal giudice sportivo nei confronti della società Caraffa e dei propri tesserati; visti gli artt. 12 e 13 del C.G.S.; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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