COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 143 della società POL. PRO MARTELLETTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda € 280,00,, squalifica del Capitano NISTICO’ Francesco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore MAZZOCCA Francesco per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 143 della società POL. PRO MARTELLETTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ammenda € 280,00,, squalifica del Capitano NISTICO’ Francesco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore MAZZOCCA Francesco per CINQUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società Pro Martelletto; accertato che il calciatore della società ricorrente Mazzocca Francesco, espulso al 6° del secondo tempo, reagiva al provvedimento disciplinare poggiando le mani sul petto dell’arbitro e spintonandolo, e veniva successivamente allontanato dal campo solo grazie all’intervento di alcuni suoi compagni di squadra; ritenuto che al 36° del secondo tempo, a seguito dell’annullamento di una rete realizzata dalla Pro Martelletto, alcuni giocatori della suddetta squadra, non identificati, circondavano l’arbitro spintonandolo e proferendo all’indirizzo dello stesso parole ingiuriose, mentre alcuni di loro lo colpivano da dietro con schiaffi alla nuca; che due calciatori, e precisamente Catalano Francesco della società Caraffa e Cardamone Vitaliano della società Pro Martelletto, si prodigavano in difesa dell’arbitro facendo scudo con i propri corpi per impedire conseguenze peggiori; che nel supplemento di rapporto l’arbitro ha precisato che “a colpirmi è stato più di un calciatore, ma non sono riuscito ad identificarli”; considerato che, pertanto, non può trovare accoglimento il reclamo della società Pro Martelletto nella parte in cui si chiede la revoca della squalifica del capitano della squadra Nisticò Enrico, responsabile per la mancata identificazione dei protagonisti della condotta violenta, segnalando il calciatore Cardamone Vitaliano quale responsabile dei colpi subiti dall’aritro che sarebbero stati inferti involontariamente dallo stesso Cardamone nell’atto di difendere l’arbitro dall’aggressione degli altri calciatori, perché tale versione è contraddetta dal rapporto del direttore di gara che : 1) ha specificato di essere stato colpito da più aggressori; 2) ha dichiarato di essere stato “prontamente difeso dal sig. Cardamone Vitaliano “ con ciò rendendo incompatibile una dinamica dei fatti in base alla quale l’aggressione all’arbitro si sarebbe verificata per “difendere l’arbitro”; considerato, inoltre, che a seguito dell’episodio sopra descritto, si accendeva una rissa furibonda e violenta tra i calciatori di entrambe le squadre, inclusi quelli delle panchine, sedata a fatica solo dopo diversi minuti grazie all’intervento delle forza pubblica, che salvaguardava l’incolumità dell’arbitro consentendone il rientro negli spogliatoi come si evince anche dal ricorso redatto da codesta società laddove si legge testualmente “………”(copia reclamo Pro Martelletto); atteso che, a seguito di tale rissa, verificata la non sussistenza delle condizioni per poter proseguire la gara per il clima di tensione venutosi a creare, anche su consiglio dei carabinieri, l’arbitro sospendeva la gara; ritenuto che la responsabilità per la sospensione della partita è da addebitarsi ad entrambe le società e che, perciò, anche sotto tale profilo, devono essere confermate le sanzioni adottate dal giudice sportivo nei confronti della Pro Martelletto; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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