COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 145della società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 19.4.2006 (Squalifica del CAMPO di GIUOCO fino al 05.04.2008, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 800,00, squalifica calciatore RIITANO Alessandro per NOVE giornate di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 145della società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 19.4.2006 (Squalifica del CAMPO di GIUOCO fino al 05.04.2008, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 800,00, squalifica calciatore RIITANO Alessandro per NOVE giornate di gara). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che i fatti descritti dal direttore di gara nel suo referto e ripresi integralmente nel provvedimento del primo giudice, sono inqualificabili e obiettivamente molto gravi; le considerazioni espresse dalla società reclamante non paiono persuasive e tali da mettere in discussione le puntuali osservazioni contenute nel provvedimento del giudice sportivo; né la generica, quanto apprezzabile, ferma condotta contenuta nel reclamo, può alleviare le conseguenze dell’accaduto; quanto alla squalifica del calciatore Riitano Alessandro, è da osservare che il suo iniziale comportamento ha eccitato gli animi dei suoi compagni di gioco, mantenendo atteggiamenti minacciosi nei confronti dell’arbitro che, successivamente tentava di aggredire; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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