COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 146 della società POL. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 19.04.2006 (Ammenda di € 200,00, inibizione dirigente RUBETTINO Marco fino al 31.05.2006, squalifica calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 19.05.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 28/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 146 della società POL. GARIBALDINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 19.04.2006 (Ammenda di € 200,00, inibizione dirigente RUBETTINO Marco fino al 31.05.2006, squalifica calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 19.05.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la squalifica comminata dal primo giudice al calciatore Aristodemo Luigi, autore di un atto di modestissima violenza nei
confronti del direttore di gara, appare lievemente eccessiva rispetto alla natura e all’entità dei fatti accertati e deve, quindi, essere
congruamente ridotta;
congrua ed adeguata è invece la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Rubettino Marco, il quale, entrato abusivamente in
campo rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose;
fondato è il ricorso in ordine alla sanzione dell’ammenda che il primo giudice ha inflitto sul presupposto che la società Garibaldina
era venuta a trovarsi con sei elementi a seguito di infortunio occorso a tre giocatori (per il che l’arbitro decretava la sospensione della
gara) omettendo però di considerare che in precedenza la stessa società aveva sostituito tre elementi e che, pertanto, si era
presentata a disputare la gara a ranghi completi;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a carico del calciatore ARISTODEMO Luigi fino all’8 MAGGIO 2006;
revoca la sanzione dell’ammenda a carico della società;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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