COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL VILLARICCA – GARA FUTSAL VILLARICCA / ATLETICO VOMERO DEL 4.02.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL VILLARICCA – GARA FUTSAL VILLARICCA / ATLETICO VOMERO DEL 4.02.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del sig. Guarino Francesco, appare quantificata per eccesso. Invero, dalla disamina del rapporto arbitrale e dagli accertamenti disposti da questa C.D., inclusa la documentazione versata agli atti, è emerso che l’addebito disciplinare, specificato dal direttore di gara, è riferito ad un atteggiamento “provocatorio” nei confronti della squadra ospitata ed alla richiesta (indiscutibilmente da sanzionare, ma non espressa con atteggiamento violento), indirizzata all’arbitro, di “non menzionare nel referto l’espulsione” di un calciatore della società reclamante. Anche ai fini di un equilibrato rapporto comparativo con vicende analoghe (tutte indubbiamente da censurare in modo adeguato, ma anche da punire in misura conforme), attraverso la verifica della giurisprudenza di riferimento, questa Commissione Disciplinare ritiene conforme ad equità la riduzione al 30.04.2006 della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo del C.R. Campania a carico del sig. Guarino Francesco. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 30.04.2006 la squalifica a carico del sig. Guarino Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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