COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTANI – GARA ALFANESE / FUTANI CLUB DEL 19.02.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTANI – GARA ALFANESE / FUTANI CLUB DEL 19.02.06 – 2^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, deve essere riformata la decisione del Giudice Sportivo di infliggere a carico della società Futani la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto l’arbitro della gara non ha (nella circostanza in cui alcuni calciatori e l’allenatore della società reclamante si sono comportati in modo scorretto nei suoi confronti) adottato alcuno di quei provvedimenti e di quegli adempimenti, posti a suo carico dal Regolamento di Giuoco del Calcio e dalla vigente normativa, che gli avrebbero potuto consentire di disporre la definitiva sospensione della gara nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e non, meramente (come si è verificato e come lo stesso direttore di gara ha precisato e ribadito nel testo del suo supplemento al rapporto ufficiale), sulla base di sue supposizioni, o congetture. È stato più volte sottolineato da questa C.D., invero, che la sospensione definitiva della gara debba, per obbligo tecnico-disciplinare dell’arbitro, essere preceduta dall’esecuzione degli adempimenti, che sono statuiti – ad evitare decisioni arbitrali affrettate – a tutela doverosa anche della regolarità di svolgimento dell’attività sportiva. Non può, ovviamente, trovare accoglimento l’istanza principale della reclamante, finalizzata alla conferma del risultato acquisito sul campo (1-2, in favore della società Futani), in quanto la gara ha avuto, dal 30’ del secondo tempo in poi, un suo svolgimento non compatibile con i principi dello sport, in ragione della presenza in campo, quali partecipanti alla gara, di alcuni calciatori che l’arbitro ha precisato dovessero essere espulsi dal campo. Deve, dunque, disporsi la ripetizione della gara in epigrafe, in ragione delle esposte motivazioni. Quanto alle altre decisioni e sanzioni impugnate dalla reclamante (che ha rinunciato a proporre reclamo in ordine alle squalifiche, per tre gare, a carico di tre suoi calciatori), questa C.D. ritiene congrua la riduzione, al 2.05.06, delle squalifiche inflitte a carico dei calciatori Amorelli Vincenzo e Serva Antonio. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di disporre la ripetizione della gara in esame; di ridurre al 2.05.06 le squalifiche a carico dei calciatori Amorelli Vincenzo e Serva Antonio della società Butani; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it