COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA MONTESANTO CALCIO / BOYS PIANURESE DELL’11.02.06 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA MONTESANTO CALCIO / BOYS PIANURESE DELL’11.02.06 – 3^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l’arbitro della gara e sentita la società reclamante, anche dopo l’audizione del direttore di gara, rileva che non può trovare accoglimento la richiesta principale, della società reclamante, di essere riammessa al Campionato Provinciale di Terza Categoria, dal quale è stata esclusa per decisione disciplinare del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Napoli, competente in ordine al Campionato medesimo. Invero, sia nel rapporto di gara, sia all’atto dell’audizione presso questa Commissione Disciplinare, l’arbitro della gara ha evidenziato alcuni fatti ed episodi di inaudita gravità, ad opera di uno spettatore, riconducibile alla società Montesanto Calcio senza alcuna possibilità di equivoco o di dubbio, che, durante l’intervallo, si era “chiuso dentro” nello spogliatoio del direttore di gara, dopo essere penetrato nella stanza, nella quale, in quel momento, era presente soltanto il giovane arbitro. L’atteggiamento del sostenitore della società Montesanto Calcio (individuato come tale sia per il suo comportamento durante la prima frazione di gioco, sia per le minacce indirizzate all’arbitro, finalizzate allo scopo che la gara finisse “con la vittoria del Montesanto”) ha travalicato, in questa vicenda occorsa durante l’intervallo, i limiti della inverosimiglianza e della tollerabilità, sia sotto il profilo delle minacce verbali, sia nel senso di atti di violenza (“cinque schiaffi in volto”), sia sotto il profilo di una violenza psicologica assolutamente inaccettabile, per le modalità, per lo strumento di pressione indegnamente utilizzato, per la giovane età del direttore di gara. Sono da evidenziare due circostanze aggravanti, che confermano, in modo indiretto ma inequivocabile, le responsabilità della società Montesanto Calcio: il fatto che l’individuo, più volte richiamato, sia rimasto all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, da solo con quest’ultimo, per “circa 10 minuti, senza che a nessuno sia venuto in mente di intervenire”; le pressioni, andate a segno per via della grave preoccupazione che attanagliava l’arbitro, allo scopo che il direttore di gara sottoscrivesse (come egli si ritenne obbligato a fare) una dichiarazione, in base alla quale risultasse che egli se ne fosse “andato a causa di un malore”. Deve precisarsi, altresì, che il direttore di gara, all’atto dell’audizione, non ha esitato a puntualizzare che la persona fisica, che ha determinato l’esclusione dal Campionato della società Montesanto Calcio, ha agito – in modo pesantemente reiterato, peraltro – da solo, in un “clima” di gara non conforme al suo atteggiamento ed ai suoi gesti di violenza. Tuttavia, al di là di ogni considerazione di natura psicologica, che in questa sede non rilevano, va doverosamente, inevitabilmente precisato che i fatti in esame superano ed esorbitano, di gran lunga, il limite estremo di tollerabilità e di compatibilità, non solo con il regolare svolgimento dell’attività sportiva, ma, come ben evidenziato dal Giudice Sportivo di primo grado, anche con la civile convivenza. Deve, pertanto, riconfermarsi la decisione, del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Napoli, di esclusione dal Campionato Provinciale di Terza Categoria 2005/2006 della società Montesanto Calcio. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Montesanto Calcio e dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
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