COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALDUNESE – GARA CASALDUNESE / OLMERI CLUB DEL 19.2.2006 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALDUNESE – GARA CASALDUNESE / OLMERI CLUB DEL 19.2.2006 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, al ricorso presentato dalla società Casaldunese, non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto ricorso alla società controparte. Pertanto, essendo mancato un requisito essenziale per la validità del reclamo (art. 42, C.G.S.). Ad abbundantium, si precisa che i due calciatori, Abbate Domenico, nato il 19.6.1982 (tesserato dal 10.2.2006) e Tascione Salvatore, nato il 25.2.1979 (tesserato dal 17.12.2005) risultano regolarmente tesserati per la società Olmeri Club, da data antecedente al giorno di disputa dell’incontro oggetto del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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