COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PAGANI PAUPISI – GARA FAICCHIO / R. PAGANI PAUPISI DEL 12.2.2006 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PAGANI PAUPISI – GARA FAICCHIO / R. PAGANI PAUPISI DEL 12.2.2006 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Minichini Fabio, nato l’8.8.1981 risulta tesserato per altra società dal 24.10.2005, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. Pertanto, il predetto calciatore, nella gara in epigrafe, era in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., di infliggere alla società Faicchio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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