COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ORTESE – GARA FRATTAMINORESE / REAL ORTESE DEL 18.3.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ORTESE – GARA FRATTAMINORESE / REAL ORTESE DEL 18.3.2006 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Real Ortese in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 72 del 2.3.2006 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 29, commi 5 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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