COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA TEVEROLA / N.REAL ATELLANA DEL 5.2.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA TEVEROLA / N.REAL ATELLANA DEL 5.2.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va respinto. Rilevato quanto già risultante dagli atti ufficiali, nonché quanto emerso nel supplemento di istruttoria dalle dichiarazioni del direttore di gara, si ritengono sussistenti le condizioni che hanno determinato il direttore di gara a deliberare la sospensione della gara, in relazione alla quale deve ritenersi responsabile la società Teverola 97. Devono, altresì, confermarsi le altre sanzioni, come determinate dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare le sanzioni del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it