COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VENTICANO – GARA S.POTITO ULTRA / VENTICANO DEL 27.3.2006 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VENTICANO – GARA S.POTITO ULTRA / VENTICANO DEL 27.3.2006 – ATT. MISTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito nel C.U. n. 159/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania, dalla società Venticano, in riferimento alla gara in epigrafe, relativo alla posizione del calciatore Annecchiarico Luigi, n. 12.08.1986, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si evince che il calciatore innanzi indicato non risulta tesserato per la società San Potito Ultra, per cui non aveva titolo per partecipare alla gara medesima. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo infliggendo, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., a carico della società S. Potito Ultra, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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