COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA VOLTURNO FUTSAL / HOME FRIGNANO DEL 25.2.2006 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA VOLTURNO FUTSAL / HOME FRIGNANO DEL 25.2.2006 - C/5 SERIE C1 La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ritiene opportuno esaminare il reclamo per la sola parte relativa alla squalifica dell’allenatore, sig. Atronne Francesco. La C.D., pur avendo constatato che il sig. Atronne ha assunto un atteggiamento irriguardoso, ma non maggiormente grave, nei confronti del direttore di gara, ritiene equo ridurre la squalifica in termini di congruità e conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commesso. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre al 6.04.2006 l’inibizione a carico dell’allenatore, Atronne Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata; rinvia alla seduta del 19.04.2006 per la decisione sugli altri punti, previa audizione della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it