COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO COLLIANO – GARA PRO COLLIANO / TEGGIANO DELL’8.01.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO COLLIANO – GARA PRO COLLIANO / TEGGIANO DELL’8.01.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro, audita la società reclamante, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente medesima, rileva che la decisione del Giudice Sportivo di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società reclamante non appare meritevole di censura alcuna, in quanto, all’atto degli episodi che hanno determinato la decisione arbitrale di sospensione della gara, erano stati già espulsi dal campo tre calciatori della società ospitante e che, subito dopo la sospensione, altri calciatori (l’arbitro li indica, in modo indeterminato, come “alcuni”, dal che deve desumersi che si trattasse di almeno due, ma è del tutto evidente che il loro numero fosse, presumibilmente, superiore a due) lo “minacciavano e colpivano con oggetti lanciati da distanza ravvicinata”. È del tutto evidente, di conseguenza, che la gara non potesse ulteriormente proseguire, in quanto – nella migliore delle ipotesi ed al di là di ogni altra considerazione in argomento – la società Pro Colliano non avrebbe potuto, da quel momento, raggiungere il numero minimo (sette) di calciatori in campo. Quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza dell’effettivo pericolo per l’incolumità del direttore di gara, l’audizione dell’arbitro è stata, sul punto, inequivocabile e non può essere posta in discussione, non soltanto nel rispetto della qualità di fonte di prova privilegiata, che l’ordinamento sportivo riconosce al rapporto ufficiale di gara ed alle eventuali, suppletive dichiarazioni arbitrali, ma anche perché la stessa documentazione presentata dalla società reclamante nulla indica, o attesta, in relazione alle specifiche circostanze fin qui in esame. Quanto alla squalifica del campo, con la sanzione integrativa dell’obbligo di disputare le gare a porte chiuse, anche per tale argomento non soccorre la documentazione allegata dalla reclamante, quantomeno per quel che si riferisce alla gravissima vicenda dell’inseguimento dell’autovettura dell’arbitro da parte di sette sostenitori della società Pro Colliano, ospitati in due diverse auto. Tuttavia, la valutazione globale dei fatti determina l’esigenza che la sanzione della squalifica del campo e quella accessoria dell’obbligo di disputare le gare a porte chiuse, nonché l’ammenda, debbano, al fine di una giusta corrispondenza con la reale gravità dei fatti verificatisi, così come accertata in sede di giudizio di secondo grado (tenuto debitamente conto: da un lato, della recidività; dall’altro, della documentazione versata in atti, probante per alcuni aspetti rilevanti) essere ridotte come segue: al 30.04.2006 la squalifica del campo (con la conferma dell’obbligo di disputare le gare a porte chiuse); ad euro 300,00 la sanzione pecuniaria. Infine, quanto alle squalifiche inflitte ai singoli, sulla base degli accertamenti esperiti, nonché sotto il profilo di un’equa commisurazione delle sanzioni soggettive, questa Commissione Disciplinare (nel prendere atto che la reclamante non ha impugnato quelle disposte a carico dei calciatori Russo Nicola e Cavallo Michele e quelle inflitte al dirigente Strollo Gerardo), ritiene di doverle ridurre come segue: Antico Piero, Calandra Pasquale e Strollo Mirko fino al 30.10.2007. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo: al 30.04.2006 la squalifica del campo a carico della società Pro Colliano, con l’obbligo accessorio di disputare le gare a porte chiuse; ad euro 300,00 la sanzione pecuniaria; al 30.10.2007 le squalifiche a carico dei calciatori Antico Piero, Calandra Pasquale e Strollo Mirko; di confermare nel resto, compreso il punto di penalizzazione per recidività; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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