COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA ECLANESE / PIAZZESE DEL 2.04.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA ECLANESE / PIAZZESE DEL 2.04.2006 - ECCELLENZA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, proposto nel rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gare dei Campionati Regionali e Provinciali, statuiti dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania; sentita la società reclamante, rileva: il reclamo è stato proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 81 del 5.04.2006, con la quale era stata inflitta gara persa a carico della società Eclanese. Il Giudice di primo grado, invero, aveva ritenuto che la società Eclanese dovesse essere giudicata responsabile della mancata disputa della gara, di cui all’epigrafe, non avendo essa “provveduto in alcun modo” (nel lasso di tempo intercorrente tra l’orario citato della notifica e quello d’inizio della gara, ore 16.00) “a reperire la disponibilità di altro idoneo impianto”, a seguito di ordinanza del Comune di Mirabella Eclano, “pronunziata l’1.4.2006 e notificata alle ore 9.30 del 2.4.2006 alla società Eclanese”, con la quale era stata decretata “la chiusura temporanea dell’impianto sportivo Lando D’Elia”. Il G.S., inoltre, motivava la propria decisione anche in ragione dell’omissione, posta a carico della reclamante (aggravata dalla circostanza che la gara era da disputare in “contemporaneità con le altre società interessate alla classifica finale, onde salvaguardare la regolarità dei Campionati”), per non aver essa provveduto “a contattare telefonicamente, ad esempio a mezzo servizio numeri telefonici Pronto AIA, più volte pubblicati sul C.U., gli organi federali, semplicemente limitandosi ad inviare un fax alla segreteria del C.R., senza preoccuparsi di ottenere alcun riscontro al riguardo”. La società Eclanese ha impugnato la decisione del G.S. con un articolato reclamo, con il quale ha sottolineato: che all’organo comunale, sottoscrittore dell’ordinanza, fosse riservata in via esclusiva la discrezionalità amministrativa sul punto essenziale della vicenda in esame; che, in ordine all’impianto sportivo in argomento, la competenza, la giurisdizione e la conseguenziale responsabilità siano da considerare esclusive del Comune di Mirabella Eclano, ente proprietario; che essa società Eclanese avesse adempiuto a tutte le prescrizioni statuite per i casi d’urgenza, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania; che l’unica sua possibilità di comunicare con il C.R. Campania fosse quella di fare riferimento all’utilizzo del fax; che l’utilizzo del servizio Pronto AIA sia stato riservato, dal C.R. Campania, esclusivamente “ad evitare la mancata disputa di gare ufficiali per l’assenza dell’arbitro designato”; che il lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell’ordinanza e l’orario d’inizio della gara (ore 9.30 / 16.00, ovvero sei ore e mezza) non possa essere considerato sufficiente, in relazione a tutti gli adempimenti di riferimento (inclusa la comunicazione alle forze dell’ordine). Infine, a mo’ di conclusione e di sintesi del reclamo, la società ha precisato: “Questo è da ritenersi un caso di forza maggiore, che non è dipeso dalla volontà della S.S.D. Eclanese, ma da una chiara ed inequivoca Ordinanza del Comune di Mirabella Eclano”. Al riguardo, la società reclamante ha richiamato alcuni casi, a suo parere analoghi a quello in esame, tra i quali quello relativo alla gara Montecalvo – Gesualdo del 25.01.2004, del Campionato campano di Promozione 2003/2004, la cui delibera di questa Commissione Disciplinare è stata pubblicata sul C.U. n. 61 dell’11.03.2004 del C.R. Campania. All’atto dell’audizione, la società reclamante, nel ribadire le richieste ed i motivi, di cui al ricorso, ha rinnovato la motivazione, da essa ritenuta essenziale, ovvero che “la gara non si è disputata a causa di forza maggiore”. Questa Commissione Disciplinare giudica che il reclamo prodotto dall’A.S.D. Eclanese sia infondato. Va precisato, in primo luogo, che il Giudice Sportivo del C.R. Campania ha motivato la sua decisione con riferimento non all’ordinanza in argomento (considerazione, questa, che rende inconferenti le sottolineature della reclamante sulla valenza amministrativa dell’ordinanza comunale e sulla “giurisdizione” relativa allo stadio), ma esclusivamente alla responsabilità, di ordine sportivo, della società Eclanese, individuata nel non aver essa “provveduto in alcun modo” agli adempimenti, dei quali s’è fatta menzione nella prima parte di questa delibera. Opportunamente l’organo di prima istanza ha sottolineato la circostanza – che rende peculiare la vicenda in esame e la differenzia rispetto ai casi, che la società reclamante ha citato, ritenendoli analoghi – che la gara in esame sia sottoposta, in quanto una delle ultime quattro giornate di gare, al rigoroso regime della contemporaneità di disputa, il che, senza dubbio, comporta a carico delle società l’obbligo di una diligenza ancora maggiore di quella ordinaria, ovvero adeguata alla delicatezza del periodo. Quanto al servizio Pronto AIA, il Giudice Sportivo vi ha fatto riferimento a titolo esemplificativo, come uno degli strumenti d’emergenza, sui quali la società reclamante avrebbe potuto fare leva, per far fronte alla situazione determinata dall’ordinanza. Infine, questa Commissione Disciplinare ritiene che non possa sussistere, nella circostanza, la “causa di forza maggiore”, invocata dalla reclamante, in quanto il reperimento di un impianto sportivo alternativo sarebbe ben stato possibile, nel lasso di tempo disponibile ed, in ogni caso, la società non ha dato prova di alcuna forma di diligenza, limitandosi alla trasmissione di un fax, nella consapevole certezza (da essa stessa precisata nel testo del reclamo) che di esso sarebbe stata presa visione soltanto il giorno successivo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla società Eclanese, confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone l’addebito, sul conto della reclamante, della tassa, non versata.
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