COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELMORRONE – GARA STELLA ROSSA V. / CASTELMORRONE DEL 4.2.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELMORRONE – GARA STELLA ROSSA V. / CASTELMORRONE DEL 4.2.06 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Castelmorrone, avente per oggetto la posizione irregolare dei seguenti calciatori: Sabatino Arduino, n. 14.5.1986, e Gravante Giuseppe, n. 25.3.1986, che hanno partecipato alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che lo stesso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si evince quanto segue: il calciatore Sabatino Arduinio non risulta in anagrafe, mentre il calciatore Gravante Giuseppe risulta essere svincolato, dalla società Vitulazio, dal 15.7.2005, per cui, alla data del 4.2.2006, entrambi hanno preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., di infliggere alla società Stella Rossa Vitulazio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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