COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA ROBUR S.VINCENZO / BAYERN CASERTA DEL 29.3.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA ROBUR S.VINCENZO / BAYERN CASERTA DEL 29.3.2006 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Bayern Caserta in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gare dei Campionati Regionali e Provinciali, così come statuito dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 72 del 2.3.2006 del C.R. Campania. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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