COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO RAVELLO – GARA RAVELLO / ATL.ANGRI DEL 19.2.2006 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto alla società Ravello, esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è fondato. Infatti, i calciatori: Grimaldi Vincenzo, n. 21.5.1982; Aprea Armando, n. 23.11.1985; Gianfreda Mario, n. 22.6.1987; Russo Michele, n. 27.11.1986 e Stile Fabio, n. 20.5.1977, non risultano tesserati con la società Atl. Angri; inoltre, il calciatore Galasso Alfonso, n. 28.3.1990, pur essendo tesserato con la società Atl. Angri dal 5.11.2005, è in posizione irregolare. Invero, quest’ultimo calciatore, pur essendo calciatore “giovane”, infrasedicenne alla data di disputa della gara (e, dunque, soggetto all’obbligo della preventiva autorizzazione) è stato utilizzato nella gara de qua fino al momento della sostituzione, nonostante sprovvisto della prescritta autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. Viceversa, il calciatore Stanzione Luca (nato 1.8.1990), tesserato per la società Atl.Angri dal 20.12.2005, pur trovandosi nella posizione similare a quella del calciatore Galasso Alfonso, non è stato effettivamente utilizzato, neanche per una frazione minima di gioco, dalla società di appartenenza, per cui la sua posizione è da considerare ininfluente. Per quanto sopra descritto, deve affermarsi che i calciatori Grimaldi Vincenzo, Aprea Armando, Gianfreda Mario, Russo Michele, Stile Fabio e Galasso Alfonso hanno preso parte alla gara in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., di infliggere alla società Atl. Angri la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.