COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RIN. CAIVANO – GARA SANTANGIOLESE / REAL RIN. CAIVANO DEL 19.3.06 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RIN. CAIVANO – GARA SANTANGIOLESE / REAL RIN. CAIVANO DEL 19.3.06 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore squalificato della società Santangiolese era Giannelavigna Giovanni e non Vincenzo, come erroneamente pubblicato sul C.U. n. 72 del 3.3.2006 del C.R. Campania, alla pag. 1852. In riferimento al calciatore in argomento è stata pubblicata, sul C.U. n. 73 del 3.3.2006, una specifica errata-corrige. Di conseguenza, il calciatore Giannelavigna Vincenzo, utilizzato nella gara in epigrafe, era in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it