COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEMILETTO – GARA SAN MANGO / MONTEMILETTO DEL 29.01.06 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEMILETTO – GARA SAN MANGO / MONTEMILETTO DEL 29.01.06 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Montemiletto in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatore, visti gli atti del fascicolo, letta la comunicazione inviata dal sig. Giannitti Elio, con la quale egli, in data 16.02.2006 (ovvero ben oltre la data di ricevimento del reclamo prodotto dalla società Montemiletto) si dichiara non più censito, né in carica presso la società San Mango sul Calore; vista la comunicazione della segreteria del C.R. Campania, dalla quale si evince che, viceversa, il sig. Giannitti Elio è regolarmente censito, con la qualifica di consigliere, nell’ambito della società San Mango sul Calore dal 10.01.2006; valutato che, sul piano sostanziale, il reclamo è stato spedito dalla società Montemiletto all’indirizzo di persona fisica censita, all’atto della spedizione medesima, quale dirigente della società controparte; considerato, infine, che, sulla base dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F. e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le variazioni (in esse incluse, ovviamente, eventuali dimissioni, o atti di recesso) in ordine ai censimenti dei dirigenti hanno efficacia dalla data in cui esse pervengono al Comitato Regionale (nel caso specifico, la comunicazione del sig. Giannitti Elio è stata spedita il 16.02.2006 ed è pervenuta al C.R. Campania il 20.02.2006); tanto premesso, si deduce che, sotto il profilo meramente formale e del giudizio in ordine all’ammissibilità, il reclamo debba essere esaminato. Questa C.D. rileva, infine, che il reclamo è fondato nel merito. Invero, il calciatore Curcio Teodoro, nato il 23.01.1979, della società San Mango sul Calore, nel corso della gara del 29.5.2005, valevole per il Campionato di Terza Categoria del Comitato Provinciale di Avellino, San Mango sul Calore / Paternopoli, veniva espulso dal terreno di giuoco e sanzionato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Avellino con la squalifica fino a tutto il 31.12.2007, come dal C.U. n. 36 del 3.6.2005 del medesimo C.P. Avellino. Il predetto calciatore, a norma dell’art. 14, comma 9, C.G.S., non aveva titolo per essere impiegato nella gara in esame, disputata il 29.01.2006, immediatamente successiva alla gara che ne aveva determinato la sanzione disciplinare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto, infliggendo, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a) C.G.S., alla società San Mango sul Calore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it