COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FLUMERESE – GARA FALCHI ROSSI / FLUMERESE DEL 29.01.2006 – PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO FLUMERESE - GARA FALCHI ROSSI / FLUMERESE DEL 29.01.2006 – PRIMA CATEGORIA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la società reclamante lamenta la posizione irregolare dei calciatori Preziosi Ciro, Cannaviello Marco, Sica Marcello e Vitaliano Leopoldo, per i seguenti motivi: quanto ai primi due calciatori, Preziosi e Cannaviello, per squalifica (come dal C.U. n. 58 del 12.1.2006 del C.R. Campania), rispettivamente per due gare e per una, non scontata; quanto ai calciatori Sica e Vitaliano, perché non tesserati a favore della società Falchi Rossi. Ebbene, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania risulta che i calciatori Sica Marcello, nato il 3.08.1984, e Vitagliano Leopoldo, nato il 24.06.1978, risultano regolarmente tesserati per la società Falchi Rossi, precisamente il primo dal 21.01.2006 ed il secondo dal 28.01.2006 (ovvero, entrambi da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame). Quanto al calciatore Preziosi Ciro, squalificato per due gare perché espulso nella gara dell’8.01.2006, egli ha scontato la squalifica, non essendo stato utilizzato e non essendo stato neppure inserito nelle rispettive distinte ufficiali, dalla società di appartenenza, in occasione delle gare del 15 e del 22.01.2006. Infine, per quel che concerne il calciatore Cannaviello Marco, egli, squalificato per una gara per somma di ammonizioni, come dal C.U. n. 58 del 12.01.2006, ha scontato la squalifica nella gara del 15.01.2006, in quanto non utilizzato e non inserito, nella relativa distinta ufficiale, dalla società Falchi Rossi. Di conseguenza, egli poteva partecipare legittimamente alla gara, di cui al reclamo. Deve, dunque, giudicarsi regolare la partecipazione, alla gara oggetto del reclamo, di tutti i calciatori in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Flumerese.
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