COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA S.NICOLA – GARA SASSANO CALCIO / VILLA S.NICOLA DEL 12.03.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA S.NICOLA – GARA SASSANO CALCIO / VILLA S.NICOLA DEL 12.03.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dall’esame della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si rileva che i calciatori Garone Antonio, n. 21.05.85; Biancamano Pio, n. 11.11.65 e De Nigris Giuseppe, n. 9.09.84, erano regolarmente tesserati a favore della società Sassano Calcio a decorrere, rispettivamente, dal 14.09.2005, 20.09.2003 e 29.09.2005 (in tutti i casi, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame) ed erano, quindi, legittimati a partecipare alla gara oggetto del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Villa San Nicola.
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