COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VAL SERRE – GARA VAL SERRE / REAL TRENTINARA EL 25.2.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VAL SERRE – GARA VAL SERRE / REAL TRENTINARA EL 25.2.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dall’esame degli atti acquisiti da questa C.D. si rileva che il calciatore Di Mauro Andrea Maria, nato il 2.04.1990, è stato regolarmente autorizzato dal C.R. Campania, sulla base dell’art. 34 comma 3, N.O.I.F., con decorrenza dal 23.02.2006, come dal C.U. n. 70 della stessa data e, quindi, antecedentemente rispetto al giorno di disputa della gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Val Serre.
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