COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BUCCIANO – BUCCIANO / JUVE MONTESARCHIO DEL 12.03.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BUCCIANO – BUCCIANO / JUVE MONTESARCHIO DEL 12.03.2006 – 2^ CAT. La C.D., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania risulta che il calciatore Cula Daniel Marius, nato il 14.11.1978, alla data della disputa della gara, non risultava tesserato a favore della società Juve Montesarchio. Per completezza d’informazione, la decorrenza del tesseramento del nominato calciatore per la società Juve Montesarchio è di pochi giorni successiva a quello di disputa della gara (ovvero, dal 17.03.2006). La sua partecipazione alla gara in esame è da giudicare, di conseguenza, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Juve Montesarchio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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