COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MELITESE – GARA MELITESE / CARIFE B DEL 21.1.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MELITESE – GARA MELITESE / CARIFE B DEL 21.1.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Melitese per la gara in epigrafe, relativo alla posizione dei calciatori Bardaro Pasquale, nato il 14.6.1976, Lodise Emilio, nato il 27.05.1984 e Pelullo Francesco, nato il 31.03.1983, della società Carife B, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso la segreteria del C.R. Campania, risulta quanto segue: alla data della gara, di cui al reclamo in esame, il calciatore Bardaro Pasquale aveva disputato nove gare, sulle undici disputate dalla prima squadra della società medesima, che partecipa al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2005/2006; Lodise Emilio, dieci su undici; Pelullo Francesco, dieci su undici. I nominati calciatori, di conseguenza, hanno violato la prescrizione di cui all’art. 34, comma 1, N.O.I.F., la quale obbliga le società, partecipanti con più squadre a campionati diversi, ad utilizzare, nelle gare del campionato di categoria inferiore (che, per la società Carife, è quello della gara di cui al reclamo in esame), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria inferiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate. Di conseguenza, sulla base del combinato disposto tra il richiamato art. 34, comma 1, N.O.I.F., e l’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in argomento è da considerare senza titolo. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Melitese, di infliggere alla società Carife B, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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