COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIC QUALIANO – GARA PA.LI.VAR / OLIMPIC QUALIANO DEL 19.03.06 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIC QUALIANO – GARA PA.LI.VAR / OLIMPIC QUALIANO DEL 19.03.06 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rilevata la sua ammissibilità, osserva, sulla base del referto arbitrale, dei suoi allegati e del rapporto del Commissario di Campo: la vicenda in esame è certamente riprovevole e censurabile, in quanto dimostrativa di un’animosità, di un comportamento scorretto e ben poco sportivo, in palese violazione dei principi di fair-play e di leale competizione, che imporrebbero la serena accettazione del risultato negativo ed, ancor più, il rifiuto delle ingiurie e degli atteggiamenti di intimidazione a carico degli ufficiali di gara. La vicenda in esame è, viceversa, pregna di una vasta gamma di ingiurie e di atteggiamenti e comportamenti assolutamente negativi. Va, tuttavia, precisato che, in nessuna circostanza della gara, come si evince dagli atti ufficiali, il comportamento dei tesserati della società reclamante, Olimpic Qualiano, è trasceso in atti di violenza, o di aggressione. Al riguardo, deve ribadirsi che questa Commissione Disciplinare ha costantemente e coerentemente sottolineato, più volte, che la sua valutazione delle sanzioni sportive debba non soltanto produrre l’esito di una giusta corrispondenza all’effettiva gravità delle infrazioni, ma anche rispettare i parametri della congruità, dell’equità e della giusta commisurazione, in rapporto alle circostanze analoghe. Orbene, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo del C.P. Napoli, pur inflitte in relazione a comportamenti obiettivamente riprovevoli, appaiono commisurate per eccesso, sulla base delle due ineludibili linee direttrici, indicate in premessa e costantemente rispettate da questa C.D. Invero, deve puntualizzarsi che, da una rigorosa e puntuale disamina degli atti ufficiali, nella circostanza si siano verificati comportamenti di pesante, inaccettabile ripetitività di espressioni ingiuriose ed atteggiamenti intimidatori, in ogni caso mai sconfinati nella violenza, come già rilevato. Di conseguenza, appare doveroso disporre, come segue, le riduzioni delle squalifiche ed inibizioni inflitte dal Giudice Sportivo ai nominati tesserati della società Olimpic Qualiano: calciatore Margione Domenico e De Vita Marco, al 31.12.2007; calciatori D’Alterio Giacomo e De Magistris Domenico, al 30.09.2007; calciatori Piccolo Gianfranco e Di Rosa Fabio, al 31.03.2007; allenatore Palma Pasquale, in ragione dell’aggravante della sua funzione, al 31.03.2008. Non può accedersi, viceversa, alla richiesta della reclamante di annullamento della sanzione disciplinare a carico del calciatore Piccolo Gianfranco, in quanto l’assunto della società, secondo il quale egli sarebbe stato assente dall’impianto sportivo, all’atto dell’episodio che ha determinato l’appesantimento della sua squalifica, non trova alcun elemento obiettivo, o documentale, di dimostrazione, o, quantomeno, di supporto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre come segue le sanzioni a carico dei tesserati della società Olimpic Qualiano: calciatori Margione Domenico e De Vita Marco, al 31.12.2007; calciatori D’Alterio Giacomo e De Magistris Domenico, al 30.09.2007; calciatori Piccolo Gianfranco e Di Rosa Fabio, al 31.03.2007; allenatore Palma Pasquale, al 31.03.2008; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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