COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA GIOVANE SALERNO – GARA LA GIOVANE SALERNO / BELVEDERE DELL’8.02.06 – CALCIO A 5 – COPPA CAMPANIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA GIOVANE SALERNO – GARA LA GIOVANE SALERNO / BELVEDERE DELL’8.02.06 – CALCIO A 5 – COPPA CAMPANIA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, sentita la società reclamante, letto il reclamo, rileva: con atto ben articolato e circostanziato, la ricorrente si è opposta alle sanzioni disciplinari relative alla gara in epigrafe, peraltro rinunciando a proporre ricorso in relazione al provvedimento di gara persa, inflitto a suo carico dal Giudice Sportivo, pur in costanza di un risultato sul campo di vittoria a suo favore. La reclamante ha motivato la propria impugnazione con puntuali osservazioni, sia relative alla disamina del testo del rapporto arbitrale, sia in ordine agli aspetti logici e giuridico-sportivi sottoposti all’esame di quest’organo di seconda istanza. Le motivate puntualizzazioni della reclamante meritano parziale accoglimento. Invero, da un lato deve prendersi atto che la reclamante non ha, alla data della riunione di questa C.D., prodotto la documentazione, da essa stessa preannunciata all’atto dell’audizione, idonea, se non a smentire il referto arbitrale, quantomeno a supportare in modo assoluto gli assunti, di cui al ricorso; d’altro canto, però, sulla base di un’attenta e serena valutazione del rapporto medesimo, nonché dei fatti essenziali, in ordine ai quali questa C.D. è chiamata a giudicare, appare doverosa una congrua riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori Peluso Giuseppe e Bove Fabio. I gesti (la cui sussistenza non può essere revocata in dubbio, in assenza della preannunciata documentazione, alla quale già s’è fatto cenno) del calciatore Peluso Giuseppe, senza dubbio deprecabili e meritevoli di adeguata pena sportiva, hanno comportato, come riferito dallo stesso direttore di gara nel suo referto, “leggero dolore momentaneo”, dal che deve necessariamente dedursi che si sia trattato di atti gravemente irriguardosi, ma privi di connotazione di violenza, o di aggressività fisica. Quanto al comportamento del calciatore Bove Fabio, anch’esso certamente censurabile, esso deve essere considerato caratterizzato da grave mancanza di rispetto nei confronti della figura dell’arbitro, rappresentata dalle ingiurie indirizzategli dal calciatore e da un generico, duplice tentativo di avvicinarsi all’arbitro, con intento che il direttore di gara ha indicato come aggressivo, con la successiva precisazione, tuttavia, che, in entrambe le circostanze, per scongiurare ogni pericolo era stato sufficiente l’intervento dei compagni di squadra del calciatore medesimo. In argomento, deve farsi necessariamente riferimento al dovere di questa Commissione Disciplinare di una valutazione delle sanzioni sportive, da un lato, nel senso della loro corrispondenza all’effettiva gravità delle infrazioni, dall’altro, sotto il profilo della congruità, equità e giusta commisurazione, in rapporto alle circostanze analoghe. Sulla base di tali ineludibili linee direttrici, appare doveroso disporre, come segue, le riduzioni delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai due nominati calciatori: al 28.02.2007 a Peluso Giuseppe; al 30.06.2006 a Bove Fabio. Determina, viceversa, la conferma dell’inibizione inflitta al dirigente, sig. Acampora Maurizio, apparendo essa congrua. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione al 28.02.2007 della squalifica a carico del calciatore Peluso Giuseppe ed al 30.06.2006 della squalifica a carico del calciatore Bove Fabio; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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